L’ordinanza della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, Sez. V, 12 ottobre 2026, n. 26676 (Pres. Crucitti, Rel. Lume), conferma la stabilità dell’indirizzo favorevole alla deducibilità dei contributi INAIL ai fini IRAP per le aziende ospedaliere.
La controversia trae origine dall’istanza di rimborso presentata da un’azienda sanitaria, relativamente agli anni 2014-2016: l’ente chiedeva di recuperare l’IRAP assumendo deducibili i contributi INAIL anche in presenza del metodo retributivo. Formatosi il silenzio-rigetto, i giudici tributari accoglievano la domanda; la Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche riteneva sufficiente l’inerenza del costo e assolto l’onere probatorio. L’Agenzia delle entrate ricorreva per cassazione con due motivi: violazione di legge, anche in relazione all’art. 2697 c.c., e omesso esame del fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., lamentando la mancata prova della preventiva deduzione dei contributi.
La Cassazione respinge il ricorso.
Il punto decisivo è l’interpretazione dell’art. 11, comma 1, lett. a), n. 1, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, letto insieme all’art. 3, comma 1, lett. e-bis), e all’art. 10-bis dello stesso decreto. La prima disposizione, collocata tra le «disposizioni comuni per la determinazione del valore della produzione netta», ammette in deduzione, senza limitazioni soggettive, i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro; le esclusioni previste per altre deduzioni e per specifiche categorie confermano, a contrario, che il n. 1 non può essere ristretto alle imprese che determinano la base imponibile secondo il metodo analitico. Il metodo retributivo applicato alle aziende ospedaliere, imposto dall’art. 10-bis, non trasforma però la regola di deducibilità in una questione di preventiva rappresentazione «al lordo» delle retribuzioni. La base imponibile è un parametro convenzionale, destinato a esprimere il valore della produzione netta di enti non commerciali; la deduzione discende invece dalla scelta legislativa di riconoscere rilievo a un costo effettivamente sostenuto e inerente all’attività imponibile. La separazione tra criterio di quantificazione e deducibilità dell’onere esclude quindi la doppia deduzione prospettata dall’Ufficio come condizione decisiva.
La soluzione riprende Cass. civ., Sez. V, sent. 15 giugno 2017, n. 15036, e il successivo orientamento, tra cui Cass. civ., Sez. V, sent. 16 dicembre 2019, n. 33043, Cass. civ., Sez. V, ord. 20 dicembre 2023, n. 35642, e Cass. civ., Sez. V, ord. 5 febbraio 2026, n. 2509. Ne risulta superata la lettura restrittiva della circolare del Ministero delle finanze 26 luglio 2000, n. 148/E, par. 7.2.3, nella misura in cui subordinava il beneficio alla logica della preventiva inclusione del costo nella base retributiva. Anche il richiamo all’art. 2697 c.c. è infondato: non vi è inversione dell’onere della prova, ma soltanto l’erronea pretesa di estenderlo alla dimostrazione di un presupposto non richiesto dalla legge. Il contribuente deve provare il sostenimento effettivo e l’inerenza dei contributi, non una loro previa deduzione contabile o dichiarativa. Il risultato è condivisibile: impedisce che la tecnica di determinazione dell’imponibile produca, per gli enti sanitari, una penalizzazione non prevista dal testo normativo. Operativamente, le aziende ospedaliere possono valorizzare il principio nelle domande di rimborso pendenti, documentando costo e inerenza; resta ferma la necessità di verificare annualità, versamenti e corretta quantificazione, senza gravarle della prova della preventiva deduzione.
