Accertamento IVA e false dichiarazioni d’intento: il cedente estraneo alla frode ha diritto al rimborso dell’imposta versata se la rivalsa è infruttuosa.

by AdminStudio

“L’obbligo di pagamento dell’imposta posto dall’art. 7, comma 3, del D.Lgs. n. 471 del 1997 a carico del cessionario che abbia rilasciato una dichiarazione d’intento priva dei presupposti non comporta il trasferimento della soggettività passiva dell’operazione dal cedente al cessionario, permanendo in capo al primo la qualità di soggetto passivo IVA, sicché il cedente che sia rimasto estraneo alla frode, ma risulti gravato in via definitiva dell’imposta, pur avendo adottato tutte le ragionevoli misure in proprio potere per recuperarne l’importo dal cessionario, si può avvalere del diritto al rimborso, purché sia scongiurato il rischio di perdita di gettito…In tema di IVA, il cedente ha diritto di ottenere il rimborso dall’Amministrazione finanziaria, purché sia scongiurato il rischio di perdita di gettito, quando, senza essere coinvolto nella frode derivante dall’utilizzo di false dichiarazioni d’intento, abbia versato definitivamente l’imposta accertata e non sia riuscito a recuperarla dal cessionario mediante l’esercizio della rivalsa e delle conseguenti azioni giudiziali, non potendo l’imposta gravare in via definitiva sull’operatore economico che ha effettuato l’operazione imponibile, il quale agisce quale “collettore d’imposta” per conto dello Stato, in forza dei principi unionali di neutralità dell’IVA e di effettività della tutela”.

Questi i principi di diritto ribaditi dalla Corte di Cassazione, Sez. V, con ordinanza 12 ottobre 2026, n. 26724 (Pres. Perrino, Rel. Hmeljak), nella quale è affrontato il delicato rapporto tra definizione agevolata dell’accertamento, rivalsa successiva e rimborso dell’IVA definitivamente versata dal cedente.

La vicenda riguardava cessioni di prodotti petroliferi fatturate senza imposta sulla base di dichiarazioni d’intento successivamente rivelatesi false; la cedente aveva definito l’accertamento ai sensi dell’art. 2 del D.L. n. 119/2018, corrispondendo integralmente l’IVA, e aveva poi inutilmente esercitato la rivalsa nei confronti delle cessionarie insolventi.

Il principio affermato dalla Corte supera l’idea che la definizione agevolata determini, per ciò solo, l’irreversibile cristallizzazione del rapporto tributario e impedisca ogni successiva restituzione: l’effetto agevolativo riguarda sanzioni, interessi e accessori, mentre l’IVA deve essere assolta per intero, sicché il pagamento conserva natura di regolarizzazione del rapporto. La pronuncia valorizza la struttura trilaterale dell’IVA, fondata sull’autonomia del rapporto tra Erario e cedente, di quello privatistico relativo alla rivalsa e di quello concernente la detrazione del cessionario.

L’art. 60, ultimo comma, del D.P.R. n. 633/1972 consente al cedente di rivalersi della maggiore imposta soltanto dopo il definitivo pagamento dell’imposta, delle sanzioni e degli interessi; il meccanismo mira a preservare la neutralità del tributo, evitando che il relativo onere ricada sull’operatore economico anziché sul consumatore finale. La Corte, tuttavia, esclude che l’infruttuosa rivalsa consenta l’utilizzo della variazione in diminuzione ex art. 26, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972, poiché tale istituto presuppone il mancato pagamento, totale o parziale, del corrispettivo e non il mancato recupero della sola imposta successivamente addebitata. Il rimedio è individuato nel rimborso diretto dall’Amministrazione finanziaria, quale espressione dei principi unionali di neutralità ed effettività, purché il cedente sia estraneo alla frode, abbia adottato tutte le ragionevoli misure per recuperare l’imposta e sia escluso ogni rischio di perdita di gettito.

In tale prospettiva, l’obbligo di pagamento posto dall’art. 7, comma 3, del D.Lgs. n. 471/1997 a carico del cessionario che abbia rilasciato una dichiarazione d’intento priva dei presupposti non trasferisce su quest’ultimo la soggettività passiva dell’operazione, che permane in capo al cedente. Il diritto al rimborso nasce da una fattispecie complessa, composta dal pagamento definitivo dell’IVA e dal successivo vano esperimento della rivalsa; resta però necessaria la verifica del termine decadenziale previsto dall’art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992 e dell’assenza di un concreto rischio di perdita erariale. La decisione realizza così un equilibrato bilanciamento tra contrasto alle frodi e neutralità dell’IVA, impedendo che il cedente incolpevole si trasformi, in via definitiva, nel destinatario economico di un’imposta destinata a gravare sul consumo.

 

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