Con l’ordinanza 3 ottobre 2026, n. 26146, resa dalla Sezione tributaria civile della Corte suprema di cassazione (Pres. Iofrida; Rel. Grasso) all’esito della camera di consiglio del 10 settembre 2026, la Corte ha accolto il primo motivo di ricorso proposto da Service una S.r.l., rigettato il secondo e cassato con rinvio la sentenza impugnata.
La controversia riguardava avvisi di accertamento relativi agli anni d’imposta 2008, 2009 e 2010, con i quali l’Agenzia delle entrate aveva recuperato a tassazione costi ritenuti indeducibili per operazioni inesistenti, quote di ammortamento e ulteriori costi riferiti a immobili considerati non strumentali all’attività d’impresa. Dopo l’annullamento degli avvisi in primo grado, la decisione era stata riformata in appello.
In un precedente giudizio di legittimità, la Cassazione, con ordinanza n. 13979 del 23 maggio 2019, aveva accolto il ricorso limitatamente all’omessa pronuncia sul recupero delle quote di ammortamento e alla mancata valutazione delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà prodotte dalla contribuente, disponendo il rinvio. Riassunto il giudizio, la società aveva sottoposto alla Corte di giustizia tributaria anche una sopravvenuta sentenza penale del Tribunale di Potenza, divenuta irrevocabile, con la quale l’amministratore della società e altri imputati erano stati assolti, perché il fatto non sussiste, dal reato di utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti.
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, rilevando che il giudice del rinvio aveva omesso di esaminare il profilo relativo agli effetti della sentenza penale irrevocabile. La questione, introdotta nel giudizio di riassunzione e potenzialmente decisiva rispetto alla contestazione delle operazioni inesistenti, non poteva essere considerata assorbita senza una specifica indicazione delle ragioni di fatto e di diritto che giustificassero tale esito.
L’ordinanza distingue tra assorbimento proprio e assorbimento improprio. Il primo ricorre quando la decisione sulla domanda assorbente rende superfluo l’esame della domanda assorbita, determinando una sopravvenuta carenza d’interesse. Il secondo ricorre quando la decisione adottata esclude la necessità o la possibilità di esaminare le altre questioni, oppure implica un rigetto della domanda dichiarata assorbita. In entrambi i casi, il giudice deve esplicitare i presupposti dell’assorbimento. In mancanza, si configura un’omissione di pronuncia, con conseguente nullità della decisione sul punto.
La pronuncia si colloca in un quadro normativo nel quale l’art. 21-bis del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 attribuisce efficacia di giudicato, nel processo tributario, alla sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso, quando la pronuncia riguarda il medesimo soggetto e gli stessi fatti materiali oggetto di valutazione tributaria. La disposizione richiede, dunque, una verifica rigorosa dell’identità soggettiva e oggettiva tra i due procedimenti.
Al di fuori dei presupposti specifici dell’art. 21-bis, il giudice tributario conserva il dovere di procedere a una valutazione autonoma degli elementi acquisiti nel processo penale. L’assenza di un automatismo non autorizza, tuttavia, il giudice a ignorare la sentenza penale o a ometterne l’esame quando essa sia stata ritualmente introdotta e possa incidere sulla decisione. La giurisprudenza e la prassi sottolineano infatti che gli elementi penali possono essere utilizzati nel processo tributario soltanto attraverso una valutazione propria e motivata, secondo le regole probatorie del giudizio fiscale.
Nel caso deciso, la sentenza penale riguardava proprio l’effettività del rapporto di fornitura di servizi e la ricostruzione delle operazioni contestate dall’Amministrazione finanziaria. Per questa ragione, la sua rilevanza non poteva essere esclusa mediante un assorbimento non argomentato. Il giudice del rinvio avrebbe dovuto stabilire se ricorressero i presupposti dell’art. 21-bis del decreto legislativo n. 74/2000 e, comunque, valutare il contenuto della pronuncia penale e la sua incidenza sulla pretesa tributaria.
L’ordinanza offre una duplice indicazione. Da un lato, ribadisce che il giudice tributario non può eludere l’esame di una questione potenzialmente decisiva limitandosi a dichiararla assorbita: l’assorbimento è una tecnica decisoria che deve essere giustificata, non una formula di stile. Dall’altro, chiarisce che il tema della sentenza penale irrevocabile deve essere affrontato distinguendo tra efficacia vincolante nei casi previsti dall’art. 21-bis del decreto legislativo n. 74/2000 e autonoma valutazione tributaria negli altri casi.
