Il visto di conformità irregolare non elimina in automatico il diritto alla compensazione del credito IVA

by AdminStudio

“La mancata apposizione o la apposizione da soggetto privo della prescritta abilitazione del visto di conformità sulla dichiarazione dalla quale emerge un credito IVA compensabile, non integra, di per sé, anche a seguito della modifica dell’art. 10, comma 1, lett. a), n. 7, del D.L. n. 78 del 2009 operata dal D.L. n. 50 del 2017, una violazione sostanziale, né è equiparabile all’omesso versamento, ove sia accertata l’esistenza del credito e non risulti compromessa l’attività di controllo dell’Amministrazione”

Questo il principio di diritto enunciato dalla con Ordinanza 26394 del 7 ottobre 2026 Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Pres. Hmeljak, Rel. Putaturo Donati); gli Ermellini affrontano il delicato rapporto tra il visto di conformità e il diritto alla compensazione del credito IVA, riaffermando una lettura sostanzialistica degli adempimenti fiscali, ma senza trasformarla in una generale esenzione di responsabilità per il contribuente.

La vicenda riguardava il recupero di euro 259.980,97, esposto nella dichiarazione IVA relativa al 2017 e utilizzato in compensazione negli anni 2018 e 2019. L’Amministrazione aveva ritenuto indebito il credito perché il visto era stato apposto da un professionista non iscritto nell’elenco dei soggetti abilitati; la decisione di merito aveva quindi considerato sufficiente tale irregolarità, senza procedere a una verifica autonoma dell’esistenza del credito e dell’eventuale concreto ostacolo all’attività di controllo.

La Cassazione censura questo automatismo.

Il quadro normativo è costituito dall’art. 10, comma 1, lett. a), n. 7, del D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dall’art. 3 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, nonché dagli artt. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e 2 del D.M. Finanze 31 maggio 1999, n. 164. Da tali disposizioni emerge che il visto “leggero” non è una formalità meramente notarile: il professionista deve verificare la corrispondenza dei dati dichiarati alla documentazione e alle regole che disciplinano oneri, detrazioni e crediti d’imposta, con un controllo anche sostanziale, secondo la diligenza qualificata richiesta dall’art. 1176, comma 2, c.c. Diverso è però il caso del visto infedele, rilasciato da un professionista regolarmente abilitato che attesti falsamente l’esecuzione dei controlli, rispetto al visto omesso o apposto da un soggetto privo di abilitazione. La distinzione è centrale: nel primo caso l’ordinamento appronta una specifica responsabilità e una sanzione a carico del certificatore; nel secondo, l’irregolarità dell’adempimento non dimostra, da sola, né l’inesistenza del credito né la sua indebita utilizzazione.

Il principio di diritto enunciato dalla Corte è netto: la mancata apposizione del visto, o la sua apposizione da parte di un soggetto non abilitato, non integra di per sé una violazione sostanziale e non equivale a omesso versamento quando il credito risulti esistente e l’attività di controllo dell’Amministrazione non sia stata compromessa. La soluzione si colloca nel solco di Cass. n. 5289/2020, Cass. civ., Sez. V, 17 marzo 2025, n. 7154, Cass. civ., Sez. V, 17 luglio 2025, n. 19786, Cass. civ., Sez. V, 5 agosto 2025, n. 22699, e Cass. civ., Sez. V, 1° ottobre 2026, n. 26020, oltre che dei chiarimenti sulla natura non meramente formale del controllo contenuti in Cass. n. 8845/2026. Il riferimento agli artt. 6, comma 5-bis, e 10, comma 3, della L. 27 luglio 2000, n. 212, nonché all’art. 6 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, impone infatti di misurare l’offensività della violazione: l’irregolarità non può produrre il recupero di un credito reale, né una sanzione proporzionale, se non ha inciso sulla base imponibile, sull’imposta, sul versamento o sui controlli.

La pronuncia ha dunque una portata garantista, perché separa il piano sostanziale del credito da quello formale dell’adempimento, ma non è deresponsabilizzante. Per l’Amministrazione, la decisione impone di dimostrare l’inesistenza o l’indebita spettanza del credito, oppure il concreto pregiudizio ai controlli; per il contribuente, richiede una diligente scelta del certificatore; per il professionista, conferma il rilievo autonomo dell’abilitazione e la responsabilità connessa all’effettivo controllo. Il rinvio al giudice di merito segna quindi il corretto perimetro della regola: l’adempimento resta obbligatorio, ma la sua violazione non può essere trattata come prova automatica di un tributo non versato.

 

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