“Si deve affermare che il socio che partecipi con carattere di abitualità e prevalenza al lavoro aziendale di una società a responsabilità limitata e sia perciò tenuto a iscriversi alla gestione commercianti deve versare un contributo annuo commisurato alla parte di reddito di impresa dichiarato dalla società ai fini fiscali, attribuita al lavoratore in ragione della sua quota di partecipazione societaria e dal lavoratore dichiarata ai fini IRPEF. Grava, peraltro, sull’ente creditore l’onere di provare l’imputazione del reddito al lavoratore e dunque il sorgere dell’obbligo di dichiarare tale reddito ai fini IRPEF, in virtù dell’avvenuta percezione degli utili o dell’opzione della società per l’imputazione “per trasparenza” ai sensi degli artt. 115 e 116 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.”
Questo il principio affermato con Sentenza n. 25377 del 16 settembre 2026 dalla Sezione Lavoro della Corte di Cassazione (Pres. Tricomi, Rel. Cerulo); la pronuncia in esame ha affrontato una questione di notevole rilievo pratico nel diritto previdenziale: se gli utili prodotti da una società a responsabilità limitata, ma non distribuiti ai soci e accantonati a riserva, debbano essere inclusi nella base imponibile contributiva del socio-lavoratore iscritto alla gestione commercianti dell’INPS.
La vicenda trae origine dagli avvisi di addebito notificati dall’INPS alla socia unica e amministratrice di una Srl, con i quali l’Istituto richiedeva i contributi previdenziali sugli utili societari relativi agli anni 2015 e 2017, rimasti accantonati nel bilancio e mai distribuiti. Sia il Tribunale sia la Corte d’Appello di Milano avevano dato ragione alla contribuente, escludendo la rilevanza contributiva di quegli utili in quanto non percepiti e non dichiarati ai fini IRPEF dalla socia. L’INPS ha quindi proposto ricorso per cassazione, sostenendo che il reddito rilevante ai fini della contribuzione dovrebbe essere quello “conseguibile in astratto” e non quello effettivamente percepito, anche alla luce del principio solidaristico che innerva il sistema previdenziale.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso con una motivazione articolata e sistematicamente robusta. Il fulcro del ragionamento è il dato letterale dell’art. 3-bis del D.L. n. 384 del 1992, che parametra la contribuzione alla “totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF”: il riferimento alla denuncia fiscale non è casuale, ma esprime una scelta consapevole del legislatore di ancorare l’obbligo contributivo a un elemento oggettivo e verificabile, e non a una grandezza virtuale. Nelle società di capitali, a differenza di quanto accade nelle società di persone — dove il reddito è imputato “per trasparenza” a ciascun socio indipendentemente dalla percezione — il reddito è imputato al socio persona fisica solo a seguito dell’effettiva distribuzione degli utili oppure dell’opzione per il regime di trasparenza fiscale di cui agli artt. 115 e 116 del TUIR. In difetto di tali presupposti, il reddito rimane fiscalmente in capo alla società, soggetta ad IRES, e non può essere “trasferito” sulla posizione contributiva del socio per via interpretativa.
La Corte rafforza il dato testuale con argomenti sistematici, richiamando la costante giurisprudenza costituzionale che valorizza la convergenza tra disciplina previdenziale e disciplina tributaria nella definizione della base imponibile. Respinge altresì l’argomento antielusivo dell’INPS: la mancata distribuzione degli utili risponde nella normalità dei casi a legittime ragioni imprenditoriali e non integra di per sé un intento fraudolento, né l’esigenza di contrastare eventuali abusi può legittimare un’interpretazione contra legem che si risolverebbe in una vera e propria interpretatio abrogans del requisito della denuncia IRPEF.
La Corte ha dunque respinto il ricorso dell’INPS.
