La sentenza n. 2613 del 29 giugno 2026 della CGT di primo grado di Milano (Pres. e Rel. Faranda) offre un’applicazione rigorosa e puntuale del nuovo art. 6-bis della l. n. 212/2000, introdotto dal D.Lgs. n. 219/2023 ed operativo — per gli avvisi di accertamento — a partire dal 30 aprile 2024.
La citata norma, come noto, impone che tutti gli atti autonomamente impugnabili siano preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo, attivato mediante la comunicazione di uno schema d’atto che deve contenere le ragioni logico-giuridiche della pretesa e assegnare al contribuente un termine non inferiore a sessanta giorni per formulare controdeduzioni. L’atto definitivo deve poi tenere conto di tali osservazioni e motivare il rigetto di quelle non accolte, restando in tal modo vincolato — nella sua struttura argomentativa — al perimetro già delineato nello schema.
È precisamente questo vincolo di coerenza tra schema e accertamento definitivo il punto su cui la Corte si sofferma con maggiore incisività.
Nel caso di specie, lo schema d’atto aveva contestato l’inesistenza oggettiva delle operazioni per carenza di documentazione; l’avviso di accertamento definitivo, invece, dopo aver preso atto della documentazione nel frattempo prodotta dal contribuente, ha mutato radicalmente la qualificazione giuridica, riqualificando i contratti di subappalto in somministrazione illecita di manodopera. Il Collegio qualifica tale operazione come una contestazione ontologicamente nuova — con presupposti di fatto, metodologia accertativa e strategie difensive del tutto eterogenei rispetto alla prima — sottratta al vaglio endoprocedimentale e quindi lesiva del diritto al contraddittorio “informato ed effettivo” tutelato dall’art. 6-bis.
La pronuncia si allinea con la posizione della Cassazione, che vieta all’Ufficio di modificare o integrare la motivazione dell’atto nella sede contenziosa (divieto di mutatio libelli, ribadito da Cass. Sez. V, Ord. n. 24881 del 09/09/2025 e Ord. n. 7525 del 29/03/2026). Il contribuente ha inoltre assolto alla prova di resistenza, dimostrando le difese specifiche che avrebbe potuto articolare sulla genuinità dell’appalto se tempestivamente informato: requisito che, in linea con la giurisprudenza unionale recepita a livello nazionale, condiziona l’invalidità dell’atto alla concreta incidenza della violazione sul diritto di difesa.
Il rilievo sistematico della sentenza sta nell’affermare che la coerenza tra schema d’atto e accertamento definitivo non è un requisito meramente formale, ma costituisce la sostanza stessa della garanzia che l’art. 6-bis intende assicurare: il contribuente deve sapere, prima di difendersi, su quale fattispecie è chiamato a difendersi.
