La notificazione alla persona fisica di un atto impositivo intestato esclusivamente alla società non la rende, per ciò solo, destinataria sostanziale della pretesa tributaria e non le attribuisce la legittimazione a impugnare l’atto in proprio. Quando l’Amministrazione finanziaria intenda far valere la responsabilità personale dell’amministratore di fatto o del socio, deve emettere uno specifico atto motivato e notificarlo personalmente al soggetto ritenuto responsabile. Solo contro tale autonomo atto l’interessato può ricorrere e contestare, tra l’altro, l’insussistenza della qualità di amministratore di fatto.
Lo stabilisce l’ordinanza 7 ottobre 2026, n. 26404 della quinta sezione della Corte di Cassazione (Pres. Giudicepietro, Rel. Sali).
Il nucleo della decisione consiste nella distinzione tra il soggetto al quale l’atto impositivo è sostanzialmente riferito e il soggetto al quale l’atto viene materialmente notificato, anche soltanto per conoscenza. La Corte ha ritenuto che, in assenza di una pretesa tributaria, solidale o sanzionatoria direttamente rivolta alla persona fisica, quest’ultima non possa impugnare l’atto societario in proprio.
L’Agenzia delle Entrate aveva emesso un atto di recupero di crediti IVA relativo all’anno d’imposta 2008, nei confronti di una s.r.l. La società si era cancellata volontariamente dal registro delle imprese nel 2013, dopo la chiusura delle operazioni di verifica fiscale, concluse con il processo verbale di constatazione del 28 aprile 2010. Tale verbale era stato notificato a PS nella prospettata qualità di amministratore di fatto.
L’atto di recupero era stato notificato all’ex liquidatore, quale ultimo rappresentante legale della società, al socio unico, risultato irreperibile, e, per conoscenza, a PS, indicato dall’Ufficio come presunto amministratore di fatto. PS aveva impugnato l’atto personalmente, negando di rivestire tale qualità e deducendo inoltre l’estinzione della società e, conseguentemente, l’impossibilità di far valere nei suoi confronti i debiti sociali.
La Commissione tributaria provinciale di Roma aveva accolto il ricorso, ritenendo inapplicabile l’art. 28 del d.lgs. n. 175/2014 e ravvisando profili di invalidità nella notificazione dell’atto alla società, già cancellata, nonché nella notificazione effettuata nei confronti dell’amministratore di fatto. La Commissione tributaria regionale del Lazio aveva invece accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate e riformato la decisione di primo grado.
PS aveva quindi proposto il ricorso per cassazione n. 24208/2020, articolato in sette motivi.
Il punto decisivo è stato individuato dalla Corte non nella validità della notificazione, né nella sussistenza in concreto della qualità di amministratore di fatto, ma nella verifica preliminare del soggetto al quale l’atto era stato effettivamente imputato. L’atto di recupero risultava emesso nei confronti della s.r.l.; le riprese fiscali e le sanzioni erano dirette esclusivamente alla persona giuridica e non contenevano una contestazione autonoma nei confronti di PS. La Corte ha quindi escluso che la notificazione per conoscenza potesse produrre un ampliamento soggettivo degli effetti dell’atto. Non era stato notificato a PS un atto personale fondato sull’art. 36 del d.P.R. n. 602/1973, ma un atto societario nel quale egli era indicato quale presunto amministratore di fatto. Tale indicazione, priva di una corrispondente pretesa personale, non era sufficiente a trasformarlo nel destinatario sostanziale dell’obbligazione tributaria.
Con riferimento alla responsabilità prevista dall’art. 36 del d.P.R. n. 602/1973, la Corte ha chiarito che i commi da 1 a 4 della disposizione non consentono di ricavare una responsabilità personale in via automatica o riflessa dall’esistenza del debito della società. Il comma 5 richiede invece un autonomo atto motivato, notificato personalmente al soggetto ritenuto responsabile.
La Corte ha qualificato la legittimazione processuale come questione preliminare e assorbente, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
La pronuncia elabora una distinzione di particolare rilievo pratico. Il destinatario sostanziale è il soggetto al quale l’atto imputa l’obbligazione tributaria, le riprese fiscali e le eventuali sanzioni; il notificatario è invece il soggetto che riceve materialmente la comunicazione dell’atto. Le due figure possono coincidere, ma non necessariamente coincidono.
La notificazione assolve alla funzione di portare l’atto a conoscenza del destinatario o di altro soggetto individuato dalla legge o dall’Amministrazione per ragioni rappresentative, conoscitive o procedimentali. Essa, tuttavia, non può modificare da sola il contenuto dispositivo dell’atto e non può estendere la pretesa a un soggetto che l’atto non individui come obbligato. Testualmente: «la persona fisica alla quale sia stato notificato un atto impositivo, il quale non rechi nessuna pretesa tributaria (neppure in via solidale o sanzionatoria) nei suoi confronti, essendo intestato e diretto esclusivamente nei riguardi di una società, non è legittimata ad impugnarlo in proprio, neanche al fine di negare di possedere la qualità di amministratore di fatto ed il potere rappresentativo, in ragione dei quali gli è stata indirizzata la notifica dello stesso atto» (Cass. civ., sez. V, ord. 7 ottobre 2026, n. 26404, § 14.3).
