Chiropratica e esenzione IVA: non è possibile negare il beneficio in assenza dei decreti attuativi, ma il controllo dei requisiti può essere demandato al giudice di merito

by AdminStudio

“Può osservarsi che la professione medico-sanitaria del chiropratico è stata presa in considerazione da due successivi interventi legislativi, con conseguente chiara indicazione della circostanza che, per il legislatore, l’attività del chiropratico risponda a finalità di interesse generale. Ne consegue che non è ragionevole far dipendere il beneficio dell’esenzione IVA, di diretta provenienza unionale, dalla emanazione di un regolamento ministeriale che ne disciplini lo svolgimento, ostandovi l’insegnamento della Corte di giustizia più sopra riassunto, che lo riserva a persone qualificate e in possesso dei titoli necessari, indipendentemente dalla loro iscrizione ad un albo professionale. È vero che lo svolgimento di una professione medica così delicata non può essere affidato a qualsiasi soggetto, ma – nelle more dell’emanazione del regolamento attuativo – il controllo dei requisiti per l’esercizio della chiropratica può essere senz’altro demandato al giudice di merito, chiamato a valutare la sussistenza delle necessarie abilità e qualifiche professionali nel soggetto che tale attività esercita e che chiede di beneficiare dell’esenzione dall’imposta”.

Questo il principio di diritto in materia di esenzione IVA ribadito con sentenza n. 28138 del 5 ottobre 2023 dalla Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Pres. Bruschetta, Rel. Nonno).

Nei fatti con avviso di accertamento l’Agenzia rideterminava, nei confronti di un contribuente esercente la professione di chiropratico, il reddito imponibile a fini IRPEF, IRAP e IVA relativamente all’anno d’imposta 2012. In particolare, in materia IVA, l’avviso recuperava l’imposta inerente all’attività di chiropratico svolta dal ricorrente (non potendo, a detta dell’Ufficio, la stessa considerarsi tra le attività sanitarie esenti in ragione della assenza dei regolamenti attuativi dell’art. 2, comma 335, della l. 24 dicembre 2007, n. 244). Il contribuente, in seguito agli esiti sfavorevoli nei primi due gradi del giudizio, ricorreva dunque per cassazione.

La Corte ha in primis chiarito il quadro normativo di riferimento. In particolare i Giudici hanno ricordato come con l’art. 2, comma 355, della l. n. 244 del 2007 e successivamente con l’art. 7 della l. 11 gennaio 2018, n. 3, il legislatore abbia indubbiamente ricondotto l’attività del chiropratico nell’alveo delle professioni sanitarie, ma che tali disposizioni di legge non abbiano avuto completa attuazione, non essendo stati emanati i decreti ivi indicati.

Come ricordato dalla Corte proprio in ragione della mancata emanazione dei decreti ministeriali attuativi, per lungo tempo la giurisprudenza della S.C. si è orientata nel senso di disconoscere l’esenzione IVA all’attività svolta dai chiropratici (in particolare, Cass. n. 11085 del 30/05/2016; Cass. n. 4987 del 2003; Cass. n. 5084 del 2001; Cass. n. 7411 del 2001: Cass. n. 7422 del 2001; Cass. n. 21703/2010; Cass. nn. 22812, 22813 e 22814 del 28/10/2014; Cass. n. 8145 del 22/03/2019; Cass. n. 34169 del 20/12/2019).

Tuttavia come evidenziato dai Giudici in seguito ad un’attenta lettura della giurisprudenza unionale (Corte di giustizia 27 giugno 2019, in causa C-597/17, Belgisch Syndicaat van Chiropraxie e Bart Vandendries e altri; Corte di giustizia 5 marzo 2020, in causa C-48/19, X-GmbH; Corte di giustizia 4 marzo 2021, in causa C-581/19, Frenetikexito – Unipessoal Lda) la Suprema Corte ha effettuato una sostanziale rivisitazione di detto orientamento, statuendo che “In tema di IVA, il riconoscimento dell’esenzione, prevista dall’art. 10, comma 1, n. 18) d.P.R. n. 633 del 1972, al chiropratico che renda una prestazione di cura alla persona, richiede l’accertamento che la prestazione garantisca un sufficiente livello di qualità e che chi la rende sia munito di formazione adeguata, somministrata da istituti d’insegnamento riconosciuti dallo Stato, anche in mancanza dell’istituzione del registro dei dottori in chiropratica e dell’attivazione del relativo corso di laurea magistrale” (Cass. n. 21108 del 02/10/2020, poi seguita anche da Cass. n. 6868 dell’11/03/2021).

Il Collegio dunque, confermato l’orientamento inaugurato da Cass. n. 21108 del 2020, ha accolto il ricorso del contribuente e rinviato il giudizio alla CTR. Quest’ultima esaminata la documentazione prodotta, dovrà verificare se (tenuto conto delle abilitazioni conseguite e delle qualifiche professionali del ricorrente) l’attività professionale svolta possa beneficiare dell’esenzione IVA per come richiesto.

 

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