Cessione totalitaria di quote a registro fisso anche con la presenza di clausole di aggiustamento prezzo e di indennizzo.

by AdminStudio

“In caso di cessione totalitaria della partecipazione al capitale di una società di persone o di capitali (società target), anche nel caso di specifica pattuizione tra i contraenti di una clausola di price adjustment ovvero di una clausola di indemnity, la quale preveda, rispettivamente, una revisione (mediante incremento o riduzione) del prezzo ovvero una garanzia assicurativa (mediante il versamento di un’indennità compensativa della plusvalenza o della minusvalenza) a latere del prezzo, in dipendenza di sopravvenienze idonee ad incidere (in maius o in minus) sul valore del patrimonio netto della società, al quale è stata commisurata la determinazione originaria del valore e, di conseguenza, del prezzo delle azioni o delle quote al momento della cessione (data del closing), l’imposta di registro deve essere sempre liquidata in misura fissa, ai sensi dell’art. 11 della tariffa – parte prima allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, essendo preclusa all’amministrazione finanziaria – in assenza di elementi extratestuali o atti collegati – la riqualificazione della fattispecie nei termini di cessione indiretta di azienda, in forza dell’art. 20 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (nel testo novellato dall’art. 1, comma 87, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, secondo l’interpretazione autentica dell’art. 1, comma 1084, della legge 30 dicembre 2018 n. 145), dal momento che la suddetta pattuizione non è idonea ad alterare la causa né a mutare l’oggetto del contratto, al quale rimane estraneo, in coerenza con la sua “intrinseca natura” ed i suoi “effetti giuridici”, il trasferimento dell’azienda appartenente alla società di persone o di capitali”.

Questo il principio di diritto enunciato dalla Sezione Tributaria della Corte di Cassazione in conclusione della parte motivazionale della sentenza n. 7613 del 21 marzo 2024 (Pres. Sorrentino, Rel. Lo Sardo).

Si tratta ancora una volta della riqualificazione di un atto sulla base dell’articolo 20 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 in relazione al quale, come detto, la Corte ribadisce che essa è preclusa all’amministrazione finanziaria in assenza di elementi extratestuali o atti collegati.

Nel caso specifico però la sentenza è interessante per il fatto di investire un contratto di cessione di quote societarie nel quale si inserivano delle clausole di aggiustamento prezzo e delle clausole di indennizzo. Proprio sulla presenza di tali clausole la CTR aveva ritenuto che la cessione delle quote configurasse una cessione di azienda. Peraltro concludendo in maniera piuttosto generica che “La vendita della totalità delle azioni o quote di società si configura come cessione di azienda in quanto produce gli stessi effetti giuridici ed economici di tale negozio (…). E questo anche in caso che non vi sia collegamento tra il prezzo di cessione delle partecipazioni alla possibile insorgenza di passività tali da incidere negativamente sul valore dell’azienda e del valore sociale. Per l’operazione non può dunque essere versata la sola imposta di registro in misura fissa (articolo 11 della tariffa, parte I, allegata al dpr 131/1986) ma l’imposta di registro proporzionale, trattandosi di un fenomeno giuridico unitario tendente ad attuare l’effetto della cessione del compendio aziendale”.

La Corte affronta la questione delle clausole e conclude che le clausole di aggiustamento prezzo sono quelle derivanti dal fatto che il prezzo viene inizialmente determinato dalle parti in via provvisoria, al momento della stipulazione del contratto di cessione (“signing”), sulla base della più aggiornata possibile – rispetto alla data del closing -situazione patrimoniale, finanziaria e/o reddituale della società “target” (tenendo conto di una determinata data di “riferimento”); mentre il corrispettivo viene fissato in via definitiva, sulla base di una nuova situazione patrimoniale, finanziaria e/o reddituale della società “target” aggiornata alla data del closing, e quindi tale da coprire il periodo anteriore a quest’ultima data e successivo alla “data di riferimento”. La (eventuale) differenza positiva o negativa tra il “valore rilevante” della società “target” alla data di “riferimento” e quello alla data del closing legittima, appunto, l'”aggiustamento” dell’iniziale prezzo provvisorio e, quindi, la fissazione del prezzo definitivo.

Quindi le clausole predette non comportano una autonoma tassazione proporzionale. Ciò in quanto la clausola di aggiustamento e la clausola di indennizzo sostanzialmente incidono sull’entità del prezzo, riducendolo alla misura che sarebbe stata determinata se le sopravvenienze e le minusvalenze successivamente accertate fossero state conosciute prima e non comportano ricadute fiscali.

 

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