Benefici prima casa: vale la presentazione della domanda del cambio di residenza, indipendentemente dai tempi di evasione della stessa. Giusta la revoca in caso di esito negativo della domanda stessa

by admintrib

Niente di nuovo sotto il sole, con riferimento all’Ordinanza 11 gennaio 2023, n. 667 della sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Pres. Fuochi Tinarelli, Rel. Nonno). Almeno dal nostro punto di vista.

Eppure l’enfasi con cui la Corte distilla il Principio di diritto e alcuni commenti in rete facevano pensare a una pronuncia con connotazioni di novità.

Da tale principio partiamo. Testualmente:

«in tema di imposta di registro, il beneficio fiscale della “prima casa”, al di là dell’ipotesi riconnessa all’attività lavorativa esercitata, spetta esclusivamente al soggetto che abbia trasferito la residenza anagrafica nel comune dove ha acquistato l’immobile entro il termine di decadenza previsto dalla legge; pertanto, nel caso in cui non risulti l’effettivo trasferimento della residenza, il contribuente può conservare il beneficio solo se, avendo proposto nei termini istanza di aggiornamento dei registri anagrafici comunali, il procedimento amministrativo non sia stato ancora ultimato per fatto non imputabile allo stesso ovvero si sia chiuso con un diniego al trasferimento».

La questione va riportata sul caso specifico, evidentemente, giacché altrimenti l’espressione “può conservare il beneficio solo se, avendo proposto nei termini istanza di aggiornamento dei registri anagrafici comunali” farebbe venire meno tutti i casi in cui è documentabile la “forza maggiore” o altra situazione soggettiva giuridicamente tutelabile.

E il caso specifico è quello di una contribuente che, secondo la CTR, aveva presentato la domanda di trasferimento della residenza nei termini di Legge.

Dalla motivazione della sentenza si evince che il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, poi accolto, viene presentato, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., “per avere la CTR erroneamente ritenuto che occorresse, ai fini dell’agevolazione per l’acquisto della prima casa, la semplice presentazione della domanda di trasferimento, a nulla rilevando il mancato perfezionamento del procedimento amministrativo”.

Il principio di diritto avversato dall’Agenzia delle Entrate è quindi proprio quello proclamato con ufficialità dalla Corte. Quindi parrebbe che il ricorso della Parte Pubblica fosse da respingere. La possibile chiave di lettura si ravvisa però in un passaggio successivo della sentenza quando la Corte afferma “Nel caso di specie, la CTR non ha compiuto alcuna indagine in ordine all’esito del procedimento amministrativo di trasferimento della residenza, sebbene a ciò sollecitata da AE, e, conseguentemente la sentenza impugnata va cassata con rinvio”.

Evidentemente quindi nel caso specifico potrebbe essere accaduto che il procedimento amministrativo non si fosse concluso con l’accoglimento del cambio di residenza richiesto. Nella motivazione della Corte manca uno specifico riferimento in questo senso. A tal proposito la Corte tuttavia ancora precisa “laddove il procedimento concernente il trasferimento di residenza non si sia concluso per ragioni imputabili alla contribuente o, addirittura, il trasferimento della residenza sia stato negato, non v’è più alcuna valida ragione giustificativa per non revocare il beneficio (per l’ipotesi della negazione si veda Cass. n. 14399 del 15/06/2010)”.

 

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