Base imponibile IRAP: non concorrono le differenze retributive versate ai dipendenti all’esito di un contenzioso che ne abbia riconosciuto il diritto con riferimento ad annualità pregresse al 1998.

by admintrib

“In tema di imposta sull’attività produttiva, le differenze retributive versate ai dipendenti di una pubblica amministrazione all’esito di un contenzioso che ne abbia riconosciuto il diritto con riferimento ad annualità pregresse, non concorrono alla formazione della base imponibile, come previsto dall’art. 10 bis, comma 1, del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, qualora le suddette annualità siano precedenti alla introduzione del tributo, per non assumere rilevanza il requisito dell’autonoma organizzazione dell’attività della pubblica amministrazione, identificato nell’art. 2 della normativa quale presupposto d’imposta”.

Questo il principio di diritto affermato con sentenza n. 27432 del 20 settembre 2022 dalla Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Pres. Cirillo, Rel. Federici).

Nei fatti nel 2001 e nel 2008 un Ente pubblico, in seguito ad un lungo contenzioso, corrispondeva ad alcuni dipendenti importi a titoli di differenze retributive afferenti ad annualità pregresse provvedendo contestualmente al versamento dell’Irap. Successivamente l’Ente presentava all’Agenzia delle entrate istanza per il rimborso dell’Irap motivando la richiesta sul presupposto di aver erroneamente calcolato il versamento dell’imposta sull’intera somma corrisposta ai dipendenti relativamente ai periodi anteriori al 1998 (a partire cioè dal 1968) anno di introduzione dell’Irap. Al diniego dell’Amministrazione Finanziaria seguiva contenzioso in CTP e CTR; visti gli esiti sfavorevoli adiva in Cassazione l’Ente Pubblico lamentando la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 10- bis, comma 1, del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

Come ricordato dalla Corte per ogni tributo, quale garanzia al principio della capacità contributiva ex art. 53 della Costituzione, l’assoggettabilità all’imposta deve rispondere, prima ancora che alla concreta identificazione della base imponibile, alla verifica dell’esistenza del presupposto d’imposta. Requisito della capacità contributiva è quello della “attualità”: il tributo deve essere correlato ad una capacità contributiva in atto, non passata o futura, il che involge (salvo alcune deroghe) una generale irretroattività dei tributi (Corte Cost., 4 aprile 1990, n. 155).

I Giudici, accolto il ricorso, hanno dunque confermato come per le differenze retributive riconosciute e versate per le annualità dal 1968 al 1997 (precedenti l’introduzione dell’imposta sull’attività produttiva) fosse insussistente, e pertanto irrilevante, il presupposto dell’imposta, ossia l’autonoma organizzazione dell’attività diretta (quanto alle pubbliche amministrazioni) alla prestazione di servizi; quindi mancando il presupposto d’imposta, qualunque fosse stato il momento di corresponsione delle differenze retributive, mancava l’assoggettabilità stessa delle retribuzioni all’imposta per tutto il periodo antecedente alla sua introduzione.

(commento a cura del Dott. Lorenzo Tortelli)

 

Articoli correlati

ilTRIBUTO.it – Associazione per l’approfondimento e la diffusione dell’informazione fiscale nasce a giugno del 2014 intorno all’idea che la materia fiscale sia oggi di fondamentale importanza e che debba essere sempre piú oggetto di studio e di critica – sempre costruttiva – da parte di persone preparate.

I prezzi dei nostri libri sono Iva 4% esclusa

RIMANI AGGIORNATO!
ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

CONTATTI

+39 055 572521

info@iltributo.it

supportotecnico@iltributo.it

Seguici sui nostri social

©2023 – Associazione culturale “il tributo” Sede Legale Via dei Della Robbia, 54 – 50132 Firenze C.f. 94238970480 – P.iva 06704870481
Restyling by Carmelo Russo