Rimborso IVA per l’acquisto di beni strumentali: decisivo che si tratti di spese per opere destinate all’esercizio dell’attività d’impresa anche se eseguite su terreno concesso in comodato da terzi.

by admintrib

“Ai fini del diritto al rimborso dell’Iva, ai sensi dell’art. 30, comma 3, lett. c), d.P.R. n. 633 del 1972, corrisposta per l’acquisto dei beni strumentali all’attività di impresa, è irrilevante se i relativi costi ammortizzabili siano stati sostenuti per opere eseguite su terreno concesso in comodato da terzi, non autonomamente funzionali o asportabili al termine del periodo contrattualmente stabilito, per essere al contrario decisivo che si tratti di spese per opere destinate all’esercizio dell’attività d’impresa”.

Questo il principio di diritto ribadito con sentenza n. 27813 del 22 settembre 2022 dalla Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Pres. Manzon, Rel. Federici).

Nei fatti l’Agenzia notificava ad una s.a.s., che aveva eseguito opere edilizie presso un villaggio turistico insistente su terreno a lei concesso in comodato da un terzo proprietario, un avviso d’accertamento con cui pretendeva il recupero del rimborso IVA richiesto ai sensi dell’art. 30, comma 3, lett. c), del d.P.R. n. 633/1972. Nello specifico l’Ufficio riteneva che i suddetti interventi edilizi costituissero spese incrementative su beni di terzi, da iscrivere alla voce “altre immobilizzazioni immateriali”, non separabili né suscettibili di autonoma utilizzabilità. Vistasi respinte le proprie doglianze in CTP e CTR la società proponeva dunque ricorso in cassazione lamentando violazione e falsa applicazione dell’art. 30, comma 3, lett. c) del d.P.R. n. 633 del 1972, nonché degli artt. 102 e 103 del d.P.R. n. 917 del 1986.

Come ricordato dalla Corte, in linea generale, in materia d’IVA, in virtù del principio fondamentale di neutralità il contribuente può portare in detrazione l’imposta assolta sulle spese di ristrutturazione dell’immobile destinato all’esercizio dell’attività d’impresa, anche se non ne è proprietario, ma conduttore o comodatario, essendo irrilevanti la disciplina civilistica e gli accordi intercorsi tra le parti (cfr. cass. n. 6200/2015). In tal senso le Sezioni Unite hanno riconosciuto il diritto alla detrazione in caso di esecuzione di lavori di ristrutturazione o manutenzione su beni immobili di proprietà di terzi, purché sia presente un nesso di strumentalità con l’attività d’impresa o professionale, anche se quest’ultima sia potenziale o di prospettiva (cfr. Sez. U, 11 maggio 2018, n. 11533).

I Giudici passando all’analisi della riconducibilità o meno delle opere eseguite su terreno di terzi nella categoria dei beni ammortizzabili, dopo aver analizzato dal punto di vista civilistico e fiscale il concetto di ammortamento, hanno confutato la prospettazione difensiva dell’Agenzia delle Entrate evidenziando come quand’anche il bene strumentale manchi di autonoma funzionalità e non possa essere rimosso dal comodatario, prospettare che il trasferimento ad altro soggetto (al comodante del terreno) dei benefici derivanti dal bene strumentale esclude la natura di bene ammortizzabile costituisce un erroneo presupposto logico, che non risponde neppure al concreto atteggiarsi del rapporto tra la “vita” del bene stesso e la durata dell’attività d’impresa esercitata su un immobile appartenente ad un terzo.

La Corte, accolto il ricorso, ha dunque riconosciuto alla società il diritto al rimborso dell’Iva sulle spese sostenute per l’acquisto di beni ammortizzabili (art. 30, comma 3, lett. c) del DPR IVA) risultando incontestato nel caso di specie che le opere edilizie eseguite per l’adeguamento del villaggio turistico gestito dalla ricorrente su terreno di un terzo proprietario fossero strumentali e inerenti all’attività economica esercitata dalla società stessa.

(commento a cura del Dott. Lorenzo Tortelli)

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