“In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l’omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto consequenziale notificato, e poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall’art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, di impugnare solo l’atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall’omessa notifica dell’atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell’ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest’ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria, spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell’atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l’esistenza, o no, di tale pretesa”.
Questo il principio di diritto ribadito con ordinanza n. 33400 del 30 novembre 2023 dalla Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Pres. De Masi, Rel. Dell’Orfano).
Nei fatti una S.r.l. proponeva ricorso per la cassazione della sentenza con cui la Commissione tributaria regionale della Calabria aveva accolto l’appello dell’agente della riscossione. In particolare la ricorrente lamentava come la CTR avesse erroneamente dichiarato inammissibile l’impugnazione avverso le intimazioni di pagamento, notificate alla contribuente, per mancata impugnazione congiunta dei suddetti atti e di quelli presupposti, che si assumevano non notificati.
Come ricordato dai Giudici se il contribuente abbia fatto valere il vizio della procedura consistito nell’omessa notifica dell’atto presupposto (e tale vizio risulti effettivamente sussistente in esito all’istruttoria processuale), per questo solo vizio l’atto consequenziale impugnato dovrà essere annullato.
La Corte, accolto il ricorso e cassata con rimando la sentenza, hanno quindi chiarito che avendo la contribuente impugnato gli avvisi di intimazione deducendone la nullità per la mancata (rituale) notifica delle cartelle esattoriali, il Giudice adito dovrà verificare l’effettivo difetto di notifica dell’atto presupposto al fine di dichiarare, se la verifica abbia esito positivo, la nullità dell’atto consequenziale.