Agevolazioni relative all’imposta di registro nei trasferimenti immobiliari: termine di accertamento inderogabilmente triennale se i requisiti sono accertabili al momento della registrazione

by admintrib

Nella Ordinanza 17 novembre 2022 n. 33985 della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Pres. Stalla, Rel. Russo) i Giudici di Legittimità analizzano il caso di un contribuente che aveva fatto valere al momento della registrazione dell’acquisto di un terreno le agevolazioni fiscali previste per gli imprenditori agricoli a titolo principale (IAP) dall’ art. 1 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986 e dall’art. 21 della Tabella allegata al D.P.R. n. 642/1972.

Avvenuta la registrazione in data 24 aprile 2008, l’Ufficio del registro competente accertava la mancata produzione del certificato attestante la qualifica richiesta e notificava, in data 22 aprile 2013, gli avvisi di liquidazione dell’imposta di registro e ipotecaria in misura ordinaria.

La causa instaurata presso gli organi di merito arrivava alla Commissione Tributaria Regionale della Campania la quale ha esaminato l’eccezione di intervenuta decadenza, rigettandola, sul rilievo che trattandosi di imposta complementare l’amministrazione non fosse decaduta dal potere di accertamento, perché il termine triennale di decadenza ex art. 76 TUR inizia a decorrere dal compimento del triennio per la presentazione del certificato da parte del contribuente.

La Corte è di altro avviso, ricordando che «In tema di imposta di registro, decorsi tre anni dalla data di registrazione dell’atto, ai sensi dell’art. 75 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 (ora art. 77 del testo unico approvato con d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131), si prescrive la possibilità di ottenere una revisione del titolo di tassazione e, conseguentemente, rimane preclusa, tanto per il contribuente quanto per l’amministrazione, l’invocabilità di diritti che presuppongono la modificazione del predetto titolo, mettendo in discussione il criterio di tassazione adottato in relazione alla natura dell’atto» (Cass., sez. V civ., sent. n. 4025 del 14.03.2012).

L’avvenuta dichiarazione del contribuente, in sede di stipula dell’atto pubblico, di possedere la qualifica di imprenditore agricolo professionale, impone, al fine di ottenere la agevolazione invocata, che venga contestualmente, o al più entro il termine di registrazione, esibito il certificato attestante la sussistenza dei requisiti, diversamente l’imposta è dovuta in misura ordinaria e ciò costituisce un dato immediatamente percepibile in sede di controllo fiscale, con la conseguente immediata decorrenza del termine di decadenza per l’amministrazione.

Solo nel caso dal caso in cui lo stipulante dichiari di non possedere ancora il requisito e si riservi di produrre il certificato entro il termine (triennale) di legge è necessario attendere la predetta scadenza per verificare se il contribuente ha adempiuto o meno agli oneri posti a suo carico, e ciò giustifica lo slittamento del termine anche per l’amministrazione.

Al momento della registrazione, l’amministrazione è resa pienamente edotta delle dichiarazioni del contribuente e di conseguenza può valutare se il certificato deve essere già in atti -ed in difetto di detto documento deve richiedere l’imposta nella misura ordinaria- ovvero se il contribuente può legittimamente fruire di un termine ulteriore per conseguire la qualifica richiesta e produrre il certificato.

Colui che al momento della stipula dell’atto rivendica il possesso della qualità di imprenditore agricolo non può avvalersi del termine triennale di cui alla tariffa, art. 1, nota prima, sicché una eventuale “riserva” in tal senso è priva di valore; e da ciò deriva che, in tal caso, specularmente, il termine triennale per l’accertamento della sua mancanza decorre dalla medesima registrazione (Cass. sez. V civ., ord. n. 939 del 20 novembre 2018).

In altri termini, la individuazione del dies a quo per l’esercizio della pretesa tributaria dipende dai tempi che rispettivamente gravano sul contribuente per la produzione del certificato, diversi a seconda della circostanza che egli dichiari di avere già la richiesta qualifica ovvero intenda ottenerla e non invece dalla qualificazione dell’imposta come complementare o principale.

Nel caso di specie, come si evince dalla sentenza impugnata e dal ricorso, la registrazione, così come la stipula, sono avvenute nell’aprile 2008, ma gli avvisi di liquidazione sono stati notificati nell’aprile 2013, allorché erano trascorsi cinque anni e, dunque, decorso il termine triennale di decadenza previsto dall’art. 76, comma 2, del D.P.R. n. 131/1986.

Ne consegue l’accoglimento del ricorso, e non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte decide nel merito, accogliendo l’originario ricorso dei contribuenti.

 

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