La mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in caso di più CUD è accertabile nel termine più lungo previsto per la dichiarazione omessa

by admintrib

L’Ordinanza 16 novembre 2022 n. 33834 della Sezione Tributaria (Pres. Giudicepietro, Rel. Angarano) si pronuncia favorevolmente su un ricorso dell’Agenzia delle Entrate che aveva denunciato, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973.

In particolare, la censura della sentenza della CTR si focalizzava nella parte in cui i Giudici regionali avevano ritenuto che non ricorresse la fattispecie di cui alla norma citata, sebbene la contribuente non potesse ritenersi esonerata dalla dichiarazione dei redditi atteso che l’Ufficio aveva accertato un reddito maggiore di quello percepito dal sostituto d’imposta.

Per la Corte il motivo è fondato. L’art. 43, comma 2, d.P.R. 29 n. 600 del 1973 prevede, nei casi di omessa dichiarazione dei redditi (o di dichiarazione nulla), che il termine, a pena di decadenza, per la notifica degli avvisi di accertamento –fissato in via generale dal primo comma al 31 dicembre del quinto successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione dei redditi – si a quello del 31 dicembre del settimo anno successivo.

L’avviso di accertamento notificato alla contribuente si fondava sul presupposto dell’esistenza di redditi ulteriori rispetto a quelli derivanti dal rapporto di lavoro dipendente, determinati in capo alla contribuente in relazione alla capacità di spesa correlata alla disponibilità di alcuni beni e servizi ed al realizzo di risparmio, considerati come indicatori di un’elevata capacità contributiva. La percezione di questi redditi, pertanto, escludeva lacontribuente dal novero dei soggetti esonerati dall’obbligo della dichiarazione.

La C.t.r. assume che la valutazione sulla sussistenza o meno dell’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi andrebbe fatta ex ante rispetto all’accertamento, sicché, poiché prima di quest’ultimo la contribuente non era obbligata a presentare alcuna dichiarazione, non potrebbe applicarsi all’accertamento il più lungo termine previsto per il caso di omessa dichiarazione. Assume, altresì, che la posizione di chi è comunque noto all’amministrazione per l’invio del CUD da parte del sostituto d’imposta sarebbe diversa da quella di chi rimane del tutto sconosciuto all’Amministrazione.

Per i Giudici di Legittimità la sentenza non è conforme ai principi affermati dalla Corte che, invece, ha ritenuto , come pure chiarito dalla circolare dell’Agenzia delle entrate, n. 10/E del 14 maggio 2014, che qualora il contribuente, titolare di un CUD , abbia omesso di presentare la dichiarazione dei redditi, pur essendo obbligato a tale adempimento per aver prodotto oltre che un reddito di lavoro dipendente anche altri redditi, la decadenza dal potere di accertamento, ai sensi dell’art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973, non potrà che aversi, essendo stata omessa la dichiarazione dovuta, il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la stessa avrebbe dovuto essere presentata (Cass.29/11/2021, n. 37149).

Per la Corte “Deve escludersi, del resto, in mancanza di espressa disposizione normativa, che in tutte le ipotesi in cui il contribuente sia in possesso di redditi di lavoro dipendente e assimilati, certificati dal sostituto d’imposta mediante il CUD, la dichiarazione , ai fini della individuazione del termine di decadenza dal potere accertativo, possa considerarsi comunque presentata”. Viceversa, il maggior termine per l’accertamento deve ritenersi si applichi indistintamente a tutti coloro che, pur avendone l’obbligo, omettano di presentare la dichiarazione dei redditi, così rientrando nell’ipotesi di cui all’art. 43,secondo comma, a prescindere dal fatto, che, in quanto lavoratori dipendenti, il datore di lavoro abbia presentato il CUD in qualità di sostituto d’imposta.

La questione viene risolta dunque in maniera letterale. Una dichiarazione dovuta, se non presentata, è omessa, con la conseguenza del maggior termine. Viene tuttavia da pensare che il maggior termine sia stato attribuito dal Legislatore in relazione a fattispecie di maggiore pericolosità fiscale (coloro che omettono completamente di dichiarare) e non per legittimare il lassismo degli Uffici che necessitano di sette anni per mettere insieme due CUD. Più che di valutazione ex ante o ex post dell’omissione insomma dovrebbe applicarsi il principio di ragionevolezza.

 

Articoli correlati

ilTRIBUTO.it – Associazione per l’approfondimento e la diffusione dell’informazione fiscale nasce a giugno del 2014 intorno all’idea che la materia fiscale sia oggi di fondamentale importanza e che debba essere sempre piú oggetto di studio e di critica – sempre costruttiva – da parte di persone preparate.

I prezzi dei nostri libri sono Iva 4% esclusa

RIMANI AGGIORNATO!
ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

CONTATTI

+39 055 572521

info@iltributo.it

supportotecnico@iltributo.it

Seguici sui nostri social

©2023 – Associazione culturale “il tributo” Sede Legale Via dei Della Robbia, 54 – 50132 Firenze C.f. 94238970480 – P.iva 06704870481
Restyling by Carmelo Russo