Altra pronuncia sulla definibilità della lite sulla cartella di pagamento, se c’è un vizio di notifica dell’accertamento presupposto

by admintrib

Abbiamo visto pochi giorni fa l’Ordinanza 10 novembre 2022 n. 33176 (Pres. Fuochi Tinarelli, Rel. Triscari) che aveva accolto il ricorso di una società contribuente che censurava il provvedimento di diniego della definizione agevolata per violazione e falsa applicazione del D.L. n. 119 del 2018, art. 6. dato che l’avviso di accertamento era stato notificato solo alla società scissa, e non alla società risultante dalla scissione.

Nel caso della Ordinanza 16 novembre 2022 n. 38838 (Pres. Cirillo, Rel. Guida) il contribuente, impugnando la cartella aveva invece contestato anche il vizio di notifica dell’avviso di accertamento presupposto. Anche in questo caso la lite viene considerata definibile dalla Suprema Corte.

I Giudici così si esprimono:

nelle ipotesi in cui la cartella di pagamento deve essere preceduta dall’avviso di accertamento, la lite è definibile se il contribuente ha proposto ricorso avverso la cartella eccependo l’invalidità della notifica del relativo atto impositivo e sempre che quest’ultimo non costituisca oggetto di distinto giudizio. In altri termini, il contribuente può avvalersi della definizione agevolata, qualora abbia impugnato il ruolo, assumendo di non aver ricevuto una valida notifica dell’avviso di accertamento. In questo caso, la cartella costituisce il primo atto attraverso il quale il contribuente è venuto a conoscenza della pretesa impositiva, essendo in contestazione l’asserita inesistenza o nullità della notifica dell’atto impositivo che, se confermata dal giudice, determina la declaratoria di nullità del ruolo. Ai fini della definibilità della lite, non è necessario che nell’atto introduttivo del giudizio avverso la cartella sia stato richiesto espressamente anche l’annullamento dell’avviso di accertamento, ma è sufficiente che sia stata contestata la validità della relativa notifica, seppure al limitato fine di ottenere l’annullamento del ruolo». Situazione, quella esaminata nella circolare, che collima con il caso di specie, nel quale il contribuente denunzia (tra l’altro) l’illegittimità dell’estratto di ruolo e della cartella per non avere mai ricevuto la notifica dell’accertamento; 20. sicché, in definitiva, è illegittimo il diniego di definizione agevolata opposto dall’Amministrazione a causa della circostanza che l’estratto di ruolo resterebbe sempre escluso dalla procedura di cui all’art. 6, d.l. n. 119 del 2018, come convertito”.

In questo caso la richiesta di definizione agevolata è inoltre del tutto in linea con i documenti della prassi amministrativa, i quali riconoscono l’ammissibilità di tale procedura in relazione all’impugnazione di ruoli non preceduti da accertamenti.

Infatti la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 6/E del 1/04/2019, paragrafo 2.3.4 (“Ruoli, cartelle di pagamento e avvisi di liquidazione”), per quanto adesso rileva, stabilisce che “possono essere definite in via agevolata le controversie generate da ricorsi avverso ruoli o cartelle che non siano stati preceduti da atti impositivi presupposti e, conseguentemente, portino per la prima volta il contribuente a conoscenza della pretesa tributaria (…) In particolare, nelle ipotesi in cui la cartella di pagamento deve essere preceduta dall’avviso di accertamento, la lite è definibile se il contribuente ha proposto ricorso avverso la cartella eccependo l’invalidità della notifica del relativo atto impositivo e sempre che quest’ultimo non costituisca oggetto di distinto giudizio.

In altri termini, il contribuente può avvalersi della definizione agevolata, qualora abbia impugnato il ruolo, assumendo di non aver ricevuto una valida notifica dell’avviso di accertamento. In questo caso, la cartella costituisce il primo atto attraverso il quale il contribuente è venuto a conoscenza della pretesa impositiva, essendo in contestazione l’asserita inesistenza o nullità della notifica dell’atto impositivo che, se confermata dal giudice, determina la declaratoria di nullità del ruolo. Ai fini della definibilità della lite, non è necessario che nell’atto introduttivo del giudizio avverso la cartella sia stato richiesto espressamente anche l’annullamento dell’avviso di accertamento, ma è sufficiente che sia stata contestata la validità della relativa notifica, seppure al limitato fine di ottenere l’annullamento del ruolo”.

Situazione, quella esaminata nella circolare, che collima con il caso di specie, nel quale il contribuente denunzia (tra l’altro) l’illegittimità della cartella per non avere mai ricevuto la notifica dell’accertamento.

 

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