Notifica degli atti mediante “irreperibilità assoluta”: il messo deve accertare e attestare che nel comune il contribuente non ha più né abitazione, né ufficio o azienda

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“La notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi va eseguita ai sensi dell’ art. 60, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973 quando il notificatore non reperisca il contribuente perché trasferitosi in luogo sconosciuto, sempre che abbia accertato, previe ricerche, attestate nella relata, che il trasferimento non sia consistito nel mero mutamento di indirizzo nell’ambito dello stesso comune del domicilio fiscale”.

Questo il principio di diritto ribadito con ordinanza n. 33616 del 15 novembre 2022 dalla Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Pres. Giudicepietro, Rel. D’Angiolella).

Nei fatti la CT di primo grado di Trento accoglieva il ricorso di un contribuente avverso la cartella di pagamento emessa dal concessionario della riscossione per Irpef 2006. La CT di secondo grado di Trento rigettava l’appello erariale rilevando l’invalidità della notifica dell’avviso di accertamento prodromico. In particolare, la CT, dopo avere rilevato quale dato pacifico che il contribuente aveva trasferito la sua residenza anagrafica nel medesimo comune, ha ritenuto che il messo comunale non avrebbe potuto eseguire la notificazione secondo la disciplina di cui all’articolo 140 c.p.c. senza adempiere preliminarmente l’obbligo di accertare che nel medesimo comune non vi fosse alcuna altra abitazione ufficio azienda presso cui rintracciare il contribuente. Ricorreva dunque per Cassazione l’Agenzia lamentando la violazione e falsa applicazione dell’art. 60, comma 1, lett. e) e comma 3 del d.P.R. n. 600/73.

Come ricordato dalla Corte perché possa correttamente applicarsi la procedura notificatoria riguardante la cd. “irreperibilità assoluta” di cui all’art. 60 comma 1, lett. e) è necessario che “emerga con chiarezza che le ricerche siano state effettuate e che sono attribuibili al messo notificatore e riferibili alla notifica in esame” (v. Sez. 5, 28/09/2007, n. 20425) e che “il messo notificatore, prima di procedere alla notifica, deve effettuare nel Comune del domicilio fiscale del contribuente le ricerche volte a verificare la sussistenza dei presupposti per operare la scelta del procedimento notificatorio, onde accertare che il mancato rinvenimento del destinatario dell’atto sia dovuto ad irreperibilità assoluta in quanto nel Comune, già sede del domicilio fiscale, il contribuente non ha più né abitazione, né ufficio o azienda e, quindi, mancano dati ed elementi, oggettivamente idonei, per notificare altrimenti l’atto” (v. Sez. 6-5, 07/02/2018, n. 2877).

I Giudici di Legittimità, respinto il ricorso dell’Ufficio, hanno confermato come a tali principi si sia conformato il giudice di appello che ha ritenuto come non soddisfatti gli “adempimenti” di cui alla lett. e) dell’art. 60 d.P.R. n.600 del 1973, giacché il contribuente aveva mutato indirizzo nell’ambito dello stesso comune sicché il messo notificatore non avrebbe potuto notificare l’atto secondo la procedura notificatoria della cd. irreperibilità assoluta. In particolare, come sottolineato dalla Corte, “alcun riferimento in relata è stato fatto, dunque, alle necessarie ricerche nell’ambito del comune del domicilio fiscale in ordine all’effettività dell’abitazione dell’ufficio o dell’azienda del contribuente nonostante quest’ultimo svolgesse – come è pacifico – l’attività di parrucchiere nello stesso comune e che, per ammissione dello stesso messo notificatore, lo stesso risultasse trasferito ad altro indirizzo ma nell’ambito dello stesso comune”.

(commento a cura del Dott. Lorenzo Tortelli)

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