Accertamento mediante applicazione degli studi di settore: l’Ufficio deve motivare le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente in sede di contraddittorio

by admintrib

“In tema di accertamento mediante l’applicazione degli studi di settore, ove il contribuente, in sede di contraddittorio preventivo, contesti l’applicazione dei parametri allegando circostanze concrete che giustificano lo scostamento della propria posizione reddituale dagli “standards” previsti, l’Ufficio, ove non ritenga attendibili le stesse, è tenuto a motivare adeguatamente l’atto impositivo sotto tale profilo”.

Questo il principio di diritto ribadito con ordinanza n. 28743 del 4 ottobre 2022 dalla Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Pres. Bruschetta, Rel. Gori).

Nei fatti l’Agenzia, a seguito di interlocuzione col contribuente, emetteva avviso di accertamento basato sullo scostamento dallo studio di settore della dichiarazione per il periodo di imposta 2001. In seguito agli esiti nei primi due gradi del giudizio ricorreva per cassazione il contribuente deducendo la falsa applicazione e violazione degli artt.42 del d.P.R. n.600 del 1973, 56 del d.P.R. n.633 del 1972, 3 della I. n.241 del 1990 e 7 della I. n.212 del 2000: in particolare il ricorrente a seguito degli inviti ricevuti dall’Agenzia delle Entrate aveva prodotto, in sede di contraddittorio, la documentazione medica e contabile idonea a provare le ragioni dello scostamento dei ricavi contestati, ma la motivazione dell’avviso di accertamento non ne aveva dato conto.

Già in precedenza la Corte ha affermato che “in tema di “accertamento standardizzato” mediante parametri o studi di settore, il contraddittorio con il contribuente costituisce elemento essenziale e imprescindibile del giusto procedimento che legittima l’azione amministrativa, specialmente quando si faccia riferimento ad una elaborazione statistica su specifici parametri, di per sé soggetta alle approssimazioni proprie dello strumento statistico, e sia necessario adeguarle alla realtà reddituale del singolo contribuente, potendo solo così emergere gli elementi idonei a commisurare la “presunzione” alla concreta realtà economica dell’impresa” (Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 30370 del 18/12/2017)

Come sottolineato dai Giudici di Legittimità, dunque, da tale principio consegue “che la motivazione dell’atto di accertamento non può esaurirsi nel mero rilievo dello scostamento dai parametri ma deve essere integrata (anche sotto il profilo probatorio) con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente in sede di contraddittorio, solo così emergendo la gravità, precisione e concordanza attribuibile alla presunzione basata sui suddetti parametri e la giustificabilità di un onere della prova contraria (ma senza alcuna limitazione di mezzi e di contenuto) a carico del contribuente”.

La Corte, accolto il ricorso e cassata la sentenza, ha evidenziato come la motivazione dell’avviso impugnato non si attenesse ai principi di diritto enunciati dal momento che “nel suo succinto contenuto l’accertamento si basava unicamente sull’elaborazione dello studio di settore, senza prendere in considerazione la vasta documentazione prodotta dal contribuente in fase amministrativa a seguito dell’invito”.

(commento a cura del Dott. Lorenzo Tortelli)

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