“In tema di accertamento, resta invariata la presunzione legale posta dall’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 con riferimento ai soli versamenti effettuati su un conto corrente dal professionista o lavoratore autonomo, sicché questi è onerato di provare in modo analitico l’estraneità̀ di tali movimenti ai fatti imponibili, mentre è venuta meno, all’esito della sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014, l’equiparazione logica tra attività̀ imprenditoriale e professionale relativamente ai prelevamenti sui conti correnti”.
Questo il principio di diritto nuovamente affermato con ordinanza n. 28977 del 5 ottobre 2022 dalla Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Pres. Sorrentino, Rel. Giudicepietro).
La vicenda trae origine dalla notifica dell’avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2006 emesso nei confronti di un contribuente di professione ingegnere per maggiori compensi in esito ad indagini bancarie. Impugnato l’atto e vistesi disattendere le proprie doglianze nei primi due gradi del giudizio ricorreva per cassazione il contribuente lamentando tra gli altri la violazione degli artt. 32, 33, 38, 39, 40 e 41 del d.P.R. n.600 del 1973: in particolare per non aver rilevato la CTR il contrasto tra le modalità dell’accertamento ed i principi affermati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.228 del 2014.
Come ricordato dai Giudici di Legittimità, in materia di accertamenti bancari, la giurisprudenza della Corte di Cassazione è ferma nel ritenere che “qualora l’accertamento effettuato dall’Ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l’onere probatorio dell’Amministrazione è soddisfatto, secondo l’art. 32, comma primo, n. 2), del d.P.R 600/1973, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, determinandosi un’inversione dell’onere della prova, a carico del contribuente, il quale deve dimostrare, con una prova non generica, ma analitica, per ogni versamento bancario, che gli elementi desumibili, dalla movimentazione bancaria, non sono riferibili ad operazioni imponibili” (sentenze n. 4829/2015; 5758/2018).
Tuttavia, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n.288 del 2014, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 32, primo comma, numero 2), secondo periodo, del d.P.R. n.600/1973 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, limitatamente alle parole «o compensi», ridefinendo il perimetro applicativo della norma relativa ai prelevamenti, la presunzione si applica ai movimenti bancari di prelevamento, solo se essi riguardano un imprenditore e non un lavoratore autonomo.
La Corte ha dunque accolto il ricorso del contribuente non avendo la sentenza impugnata fatto corretta applicazione di tali principi con riferimento ai prelevamenti effettuati sul conto corrente dal professionista o lavoratore autonomo per i quali non vi era l’inversione dell’onere probatorio.
(commento a cura del Dott. Lorenzo Tortelli)