Illegittima la norma che esclude ogni agevolazione IMU per i coniugi con diverse residenze in differenti comuni

by admintrib

E’ finalmente stata depositata il 13 ottobre l’attesa sentenza (n. 209/2022) della Corte Costituzionale che, dopo la questione sollevata dalla Corte stessa (in riferimento ad una ordinanza di rinvio della CTP di Napoli) in riferimento agli articoli 3, 53 e 31 della Costituzione con ordinanza 94 dello scorso 12 aprile, ha infine deciso.

E la sentenza, come pareva logico, dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 13, comma 2, quarto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall’art. 1, comma 707, lettera b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)», nella parte in cui stabilisce: «[p]er abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente», anziché disporre: «[p]er abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente».

Quindi viene meno l’assurdo potere concesso ai Comuni di fare cassa semplicemente per il fatto di registrare una diversa residenza dei coniugi in Comuni differenti. Mentre l’agevolazione (una per i due coniugi) era spettante per chi aveva diverse residenze nello stesso Comune.

La modifica della norma, evidentemente pasticciata, molto richiesta dagli enti locali, fu introdotta nel 2013 per seguire un (anch’esso) molto particolare orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte, che pretendeva, in ossequio al dovere di convivenza tra coniugi non legalmente ed effettivamente separati e ad un malinteso concetto di “focolare domestico” la residenza unica dei due soggetti per aver diritto alle agevolazioni ICI. Dimenticando forse che le regole del diritto tributario sono norme speciali che derogano ai criteri del diritto di famiglia.

La lettura della Consulta pare ineccepibile, espungendo dall’ordinamento una regola evidentemente mal scritta, ma evitando di legittimare un utilizzo abusivo della doppia residenza. Si legge al punto 14 della motivazione, infatti: “Da ultimo questa Corte, ritiene opportuno chiarire che le dichiarazioni di illegittimità costituzionale ora pronunciate valgono a rimuovere i vulnera agli artt. 3, 31 e 53 Cost. imputabili all’attuale disciplina dell’esenzione IMU con riguardo alle abitazioni principali, ma non determinano, in alcun modo, una situazione in cui le cosiddette “seconde case” delle coppie unite in matrimonio o in unione civile ne possano usufruire. Ove queste abbiano la stessa dimora abituale (e quindi principale) l’esenzione spetta una sola volta”.

Tra sentenze, dottrina, ordinanze di rinvio e di auto-rinvio, modifiche normative (non retroattive secondo il MEF) siamo infine alla chiusura di una vicenda annosa e poco gratificante sia per chi ha scritto la Legge che per i Comuni che hanno ingiustamente perseguitato famiglie corrette fiscalmente sovente per piccoli importi.

Ci ripromettiamo di parlarne più a fondo nel prossimo numero della rivista.

 

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