Accertamento basato sugli studi di settore: l’Agenzia deve precisare i motivi per cui non ha accettato le ragioni del contribuente in contradditorio.

by Luca Mariotti

La Sentenza 15 luglio 2015, n. 14793 della Corte di Cassazione offre alcuni spunti di interesse.

In particolare si segnala la parte della motivazione in cui la Corte affronta l’ecceziione dell’Agenzia delle Entrate formulata ex art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. ipotizzando violazione e falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 42 D.P.R. 600/72 e 3, comma 181, l. 549/95, dal momento che la CTR, rilevando la vista deficienza motivazionale dell’atto impugnato, “ha male interpretato” il combinato disposto normativo risultante dalle norme richiamate, “a mente del quale l’avviso di accertamento che espressamente si fondi sulle risultanze derivanti dall’applicazione dei parametri presuntivi di reddito è fornito di una motivazione sufficiente a fondare la pretesa fiscale sia sul piano formale che sul piano strutturale”.

Secondo la Corte le SS.UU. – con pronunciamento seguito stabilmente dalle sezione semplici (10920/15; 10303/15; 11633/13) – rimarcando che “la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è “ex lege” determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli “standards” in sé considerati – meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività – ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell’accertamento, con il contribuente”, hanno anche ritenuto di dover precisare, con diretto riferimento agli obblighi imposti dall’art. 42, comma secondo, D.P.R. 600/73, che “la motivazione dell’atto di accertamento non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma deve essere integrata con la dimostrazione dell’applicabilità in concreto dello “standard” prescelto e con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente”.

Ne discende che non sussiste il lamentato errore nel fatto che la CTR abbia rettamente confermato il deliberato del primo giudice che aveva dichiarato l’illegittimità dell’atto impugnato sul rilievo che l’ufficio avesse mancato “di evidenziare i motivi di non accettazione delle giustificazioni addotte dal contribuente”.

Si ribadisce quindi ancora una volta che lo studio di settore da solo non regge e che la motivazione dell’accertamento deve essere integrata con la dimostrazione dell’applicabilità in concreto dello “standard” prescelto e con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente.

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