Il diritto al rimborso matura col termine per la liquidazione e si prescrive nei dieci anni successivi.

by Luca Mariotti

Breve sentenza quella della Corte di Cassazione del 15 luglio 2015 n. 14805.

E breve sarà il commento, per il quale utilizzeremo il testo della motivazione nella parte che riteniamo saliente:

“Sebbene in un risalente precedente si sia affermato che il rimborso, chiesto nella dichiarazione dei redditi, del credito, per imposte versate in eccesso sulle ritenute d’acconto, è sottoposto alla prescrizione decennale ex art. 2946 cod. civ., che decorre, per ciascuna annualità d’imposta, dalla data di presentazione della stessa dichiarazione dei redditi (Cass. 7 settembre 2001, n. 11511), successivamente l’orientamento di questa Corte si è consolidato nel senso che qualora il contribuente abbia evidenziato nella dichiarazione un credito d’imposta, non occorre, da parte sua, al fine di ottenerne il rimborso, alcun altro adempimento, ma deve solo attendere che l’amministrazione finanziaria eserciti, sui dati esposti in dichiarazione, il potere – dovere di controllo secondo la procedura di liquidazione delle imposte, prevista dall’art. 36 bis dei d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ovvero, ricorrendone i presupposti, secondo io strumento della rettifica della dichiarazione; una volta che il credito si sia consolidato – attraverso un riconoscimento esplicito in sede di liquidazione, ovvero per effetto di un riconoscimento implicito derivante dal mancato esercizio nei termini del potere di rettifica -, l’amministrazione è tenuta ad eseguire il rimborso e il relativo credito del contribuente è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale, decorrente dal riconoscimento del credito stesso (Cass. 6 agosto 2002, n. 11830; conformi Cass. 19 dicembre 2003, n. 19510, 23 febbraio 2005, n. 3718, 21 gennaio 2008, n. 1154, 25 novembre 2008, n. 28024, 25 maggio 2011, n. 11444; si veda anche Cass. 8 giugno 2012, n. 9339). Il Collegio intende dare continuità all’orientamento di questa Corte, così come esso si è consolidato”.

Resta la sensazione avvilente che si ha osservando il soggetto titolare di un pubblico servizio (cioè l’Agenzia delle Entrate) che percorre ben tre gradi di giudizio (tutti sfavorevoli) per affermare il principio per cui il ritardo enorme nel rimborsare un’imposta diventa la causa per la perdita del diritto al rimborso da parte del cittadino.

In barba alla collaborazione e buona fede sancite dallo Statuto, alla buona amministrazione di cui all’art. 97 Cost. e ad ogni elementare criterio di correttezza. Ma davvero non si può fare niente per eliminare una volta per tutti queste procedure a cui forse la stessa Agenzia, nell’inseguire obiettivi di gettito sempre più alti, è essa stessa costretta? La risposta alla Politica.

Articoli correlati

ilTRIBUTO.it – Associazione per l’approfondimento e la diffusione dell’informazione fiscale nasce a giugno del 2014 intorno all’idea che la materia fiscale sia oggi di fondamentale importanza e che debba essere sempre piú oggetto di studio e di critica – sempre costruttiva – da parte di persone preparate.

I prezzi dei nostri libri sono Iva 4% esclusa

RIMANI AGGIORNATO!
ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

CONTATTI

+39 055 572521

info@iltributo.it

supportotecnico@iltributo.it

Seguici sui nostri social

©2023 – Associazione culturale “il tributo” Sede Legale Via dei Della Robbia, 54 – 50132 Firenze C.f. 94238970480 – P.iva 06704870481
Restyling by Carmelo Russo