Riflessi della modifica delle conseguenze tributarie delle operazioni soggettivamente inesistenti sul piano fiscale e su quello penale.

by Luca Mariotti

Passaggio giurisprudenziale importante quello della Sentenza 21 luglio 2015, n. 31628 della Corte di Cassazione.

In ambito penale e quindi con riferimento al reato di cui art. 2 del D. Lgs. 74/00 si pone il problema di valutare con riferimento alla normativa tributaria, le conseguenze in tema di recupero di materia imponibile nel caso di operazioni solo soggettivamente inesistenti.

La questione viene affrontata in modo sistematico, al punto da costituire la sentenza una vera e propria chiave interpretativa dell’art. 14 comma 4 bis della l. 537/93 come modificato dall’art. 8 comma 1 del D.L. 2.3.2012 n. 16. Norma quest’ultima che non ha certo la caratteristica di essere scritta bene e che pertanto è stata più spesso interpretata attingendo alla relazione di accompagnamento al decreto.

La corte precisa infatti che nella relazione al disegno di legge di conversione del decreto viene chiarito quale fosse l’intento del legislatore individuabile in quello di “inibire in modo inequivoco la deducibilità dei componenti negativi di reddito direttamente connessi al compimento delle fattispecie di reato più gravi, evitando che tale indeducibilità possa essere letta come una sanzione impropria, venendo invece la stessa inquadrata come regola generale nell’ambito della determinazione del reddito imponibile”.

2Decisivo, nell’interpretazione, appare altro passo della relazione in cui si afferma che “Per effetto di questa disposizione, l’indeducibllità non trova applicazione per i costi e le spese esposti in fatture o altri documenti aventi analogo rilievo probatorio che riferiscono l’operazione a soggetti diversi da quelli effettivi, ferme restando le regole generali in materia di detrazione della relativa imposta sul valore aggiunto di cui aI D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e in tema di deduzione previste dal testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917; pertanto, ove del caso, l’indeducibilità dei costi rappresentati in documenti emessi da soggetti che in tutto o in parte non hanno effettivamente posto in essere l’operazione, sarà, comunque, rilevabile per effetto delle altre disposizioni normative eventualmente applicabili e connesse ai requisiti generali di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità dei componenti negativi”.

Ciò significa, secondo la Corte, che ai soggetti terzi coinvolti nelle cd. “frodi carosello” legate a società fantasma o cartiere, non è più contestabile, alla luce della nuova norma, la deducibilità dei costi, in quanto i beni acquistati non sono stati utilizzati direttamente per commettere il reato ma, nella maggior parte dei casi, per essere commercializzati. Sicché non è più sufficiente il coinvolgimene (anche consapevole) dell’acquirente in operazioni che siano fatturate da soggetto diverso dall’effettivo venditore perché non siano deducibili, ai finì delle imposte sui redditi, i costì relative alle predette operazioni.

Ma sul piano del procedimento penale i Giudici ricordano che il tema della incidenza dell’art. 8 del D.L. 16/2012 sul reato di dichiarazione dei redditi mediante uso di fatture per operazioni inesistenti è stato affrontato dalle Sezioni Penali della Corte Suprema che hanno ripetutamente affermato il principio secondo II quale “In tema di reati tributari, l’art. 8 D.L. n. 16 del 2012, conv. in I. n. 44 del 2012, che ha modificato l’art. 14, comma quarto – bis, I. n. 537 del 1993 indica una regola valida per le sole procedure di accertamento tributario ai fini delle imposte sui redditi che non ha, invece, alcuna incidenza sulle condotte di dichiarazione fraudolenta punite dall’art. 2 d.lgs n. 74 del 2000.”

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