Spese del giudizio tributario: la Corte di Cassazione applica con rigore l’articolo 15 del D.Lgs. 546/92. Ma liquida le spese a carico dell’amministrazione in importi minimi

by admintrib

“Le spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte dalla commissione tributaria soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate”.

Questo è il disposto letterale dell’articolo 15 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

E questa è la disposizione che viene applicata letteralmente dalla Sezione Tributaria della Corte di Cassazione nella Ordinanza n. 17674 del 31 maggio 2022 (Pres. Stalla, Rel. Dell’Orfano). Almeno nominalmente, come vedremo tra poco.

Proprio sulla violazione di Legge con riferimento al citato articolo 15 si concentra la doglianza del contribuente che viene ritenuta fondata dalla Corte.

Ed infatti, la statuizione di compensazione delle spese del secondo grado di giudizio viola l’articolo 15 D.Lgs. n. 546/1992 nel testo (applicabile ratione temporis, trattandosi di procedimento introdotto nel 2018) novellato dal D.Lgs. n. 156/2015, in quanto, alla stregua di detta disposizione, la compensazione delle spese può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), “qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate”.

A nessuna delle suddette ipotesi si fa riferimento nell’impugnata sentenza, in quanto la Commissione Tributaria Regionale si è limitata a giustificare la compensazione considerando semplicemente che “la parte appellata non si …(era)… costituita nonostante la pronuncia sfavorevole”, senza indicare perché tale circostanza integrasse quella “grave ed eccezionale ragione” che oggi la legge richiede per derogare al principio generale della soccombenza.

Per la configurabilità di siffatte gravi ed eccezionali ragioni non è, peraltro, sufficiente la mancata opposizione alla domanda da parte del resistente o, come nel caso all’esame, la contumacia dello stesso, permanendo comunque la sostanziale soccombenza della controparte che deve essere adeguatamente riconosciuta sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese (cfr. Cass. nn. 23632/2013, 901/2012);

La mancata specifica motivazione in ordine alle gravi ed eccezionali ragioni che consentono la compensazione comporta, dunque, un vizio di violazione di legge al quale consegue la cassazione della decisione impugnata.

Vista l’esiguità del valore della lite poi, i conteggi, fatti sulla base del D.M. 55/2014, portano alla determinazione delle spese del secondo grado in euro 450 per compensi e 100 per esborsi e del giudizio per cassazione in euro 400 per compensi e 200 per esborsi. Insomma due gradi di giudizio, uno dei quali di Legittimità, per 1.150 euro. Giustizia è fatta, insomma….

 

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