I.R.A.P: l’autonoma organizzazione di un professionista non può essere desunta dal solo valore assoluto (e percentuale) dei compensi e dei costi

by admintrib

Con ordinanza n. 17622 del 31 maggio 2022 (Pres. Napolitano, Rel. Succio) la Sezione Filtro della Corte di Cassazione torna ad esprimersi sul tema dell’autonoma organizzazione quale presupposto impositivo in materia IRAP in relazione ad una controversia sorta tra l’Agenzia delle Entrate ed un professionista svolgente la professione di promotore finanziario monomandatario.

Nei fatti un contribuente ricorreva avverso il silenzio-rifiuto dell’Amministrazione Finanziaria formatosi a seguito della presentazione di istanza di rimborso dell’IRAP versata negli anni dal 2011 al 2015. In seguito agli esiti favorevoli al contribuente nei due gradi di giudizio ricorreva alla Corte l’Agenzia lamentando l’errata applicazione dell’art. 2 c. 1 e c. 3 lett. c) del d. Lgs. n. 446 del 1997 per avere la CTR erroneamente escluso la sussistenza dei presupposti rilevanti ai fini della debenza dell’IRAP.

Come ricordato dalla Corte in tema di IRAP “l’impiego non occasionale di lavoro altrui, quale elemento significativo dell’esistenza di un’autonoma organizzazione può essere desunto dai compensi corrisposti a terzi, purché correlati allo svolgimento di prestazioni non occasionali, afferenti all’esercizio dell’attività del soggetto passivo” (Cass. Sez. 6 – 5, n. 27423/2018).

Tuttavia i Giudici di Legittimità, respingendo il ricorso dell’Ufficio, hanno rimarcato come “il valore assoluto dei compensi e dei costi, ed il loro reciproco rapporto percentuale, non costituiscono elementi utili per desumere il presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione di un professionista atteso che, da un lato, i compensi elevati possono essere sintomo del mero valore ponderale specifico dell’attività esercitata, e, dall’altro, le spese consistenti possono derivare da costi strettamente afferenti all’aspetto personale rappresentando, così, un mero elemento passivo dell’attività professionale, non funzionale allo sviluppo della produttività e non correlato all’implementazione dell’aspetto organizzativo” (Cass. Sez. 5, n. 7652/2020).

(commento a cura del Dott. Lorenzo Tortelli)

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