Bonus efficientamento energetico (art. 1, commi da 344 a 349, della l. 27/12/2006, n. 296) anche per gli interventi che hanno interessato immobili “merce”

by admintrib

“La lettura della norma (art. 1, commi da 344 a 349, della I. 27/12/2006, n. 296, ndr) operata dall’amministrazione finanziaria con la risoluzione 340/E/2008 — nella quale si afferma che l’attribuzione del beneficio «per un’interpretazione sistematica è riferibile esclusivamente agli utilizzatori degli immobili oggetto degli interventi», derivandone il diritto ad usufruire del “bonus” al 55% solo in relazione ai fabbricati strumentali, unici idonei a procurare un’effettiva riduzione dei consumi energetici nell’esercizio dell’attività imprenditoriale — non può essere condivisa”.

Questo quanto ribadito Con sentenza n. 15672 del 17 maggio 2022 (Pres. Cirillo, Rel. Cortesi) dalla Sezione Tributaria della Corte di Cassazione.

Nei fatti l’Agenzia delle Entrate notificava ad un contribuente un avviso di accertamento a rettifica del reddito che questi aveva dichiarato per l’anno 2007, in conseguenza dell’indebita fruizione di detrazioni al 55% per interventi finalizzati al risparmio energetico. In particolare, il contribuente aveva effettuato lavori di riqualificazione energetica di un immobile di proprietà di una S.r.l. della quale egli era socio al 30% in regime di trasparenza fiscale. Secondo l’amministrazione finanziaria la detrazione non poteva essere riconosciuta in quanto l’immobile non costituiva, per la società, un bene strumentale, bensì un “bene merce”, essendo stato locato a terzi. In seguito agli esiti sfavorevoli nei primi due gradi di giudizio, ricorreva per Cassazione il contribuente lamentando la violazione dell’art. 1, commi da 344 a 349, della I. 27/12/2006, n. 296 per avere la sentenza di appello confermato l’avviso sulla base della condivisione della tesi dell’amministrazione finanziaria compiuta con richiamo ad una risoluzione dalla stessa adottata (AE Ris. n. 340/2008).

Come innanzitutto rilevato dalla Corte la citata risoluzione è solo un parere formulato dall’Agenzia in risposta ad uno specifico quesito di un contribuente che non può vincolare né il destinatario né tantomeno il giudice (cfr. Cass. S. Un., n. 23031/2007).

In aggiunta come evidenziato dai Giudici di Legittimità, nel caso di specie, l’interpretazione sistematica della normativa di settore operata dall’Agenzia collide con il carattere di detrazione dall’imposta proprio del beneficio fiscale, atteso che la ratio dello stesso “consiste nell’intento d’incentivare gli interventi di miglioramento energetico dell’intero patrimonio immobiliare nazionale, in funzione della tutela dell’interesse pubblico ad un generalizzato risparmio energetico, ed è coerente e si salda con il tenore letterale delle norme di riferimento, le quali non pongono alcuna limitazione, né di tipo oggettivo (con riferimento alle categorie catastali degli immobili), né di tipo soggettivo (riconoscendo il bonus alle “persone fisiche”, “non titolari di reddito d’impresa” ed ai titolari di “reddito d’impresa”, incluse ovviamente le società)” (Cass. n. 29163/2019).

La Corte, accolto il ricorso, ha dunque sottolineato come “il beneficio fiscale di cui trattasi non riguarda la limitata categoria dei soli soggetti IRPEF, ma è diretto a beneficio di tutte le categorie immobiliari e di tutti i soggetti che ne hanno la proprietà, inclusi i titolari di reddito d’impresa, a condizione che questi ultimi abbiano sostenuto spese per il potenziamento dei loro cespiti”.

(commento a cura del Dott. Lorenzo Tortelli)

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