Vendita di licenza Taxi e plusvalenza tassabile: valgono le presunzioni ma solo se gravi precise e concordanti e se sia ragionevole la derivazione del fatto ignoto dal fatto noto

by admintrib

E’ bene premettere che ancora siamo convinti che esista una anomalia nel giudizio tributario quando si consente la prova per presunzioni in spregio all’articolo 2729 c.c. per il quale “Le presunzioni non si possono ammettere nei casi in cui la legge esclude la prova per testimoni”.

Inoltre in un contesto nel quale, già per questo motivo, la difesa del contribuente diventa più difficile, si accettano sovente per presunzioni semplici derivazioni logiche opinabili, non corroborate da altri elementi, possibili ma non maggiormente probabili di altre. In barba alla regola per la quale le presunzioni non supportate dalla Legge sono lasciate alla PRUDENZA del giudice il quale non deve ammettere che presunzioni gravi precise e concordanti.

Non ultimo il fatto che a volte non esiste neppure il fatto noto, nella ricostruzione della prova presuntiva, ma si va direttamente alla conclusione. Lo schema non è quindi quello del rigore presuntivo ma della mera illazione.

Proprio in un caso come questo si è trovata a decidere la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione nella ordinanza 17504 del 31 maggio 2022 (Pres. Cirillo, Rel. Cortesi).

La vicenda è relativa alla tassazione IRPEF della plusvalenza da cessione di una licenza di taxi, vicenda nella quale il prezzo di cessione era stato rideterminato in via induttiva, utilizzando anche una valutazione della Guardia di Finanza sullo specifico comparto.

Accogliendo la specifica eccezione del contribuente la Corte rileva che la sentenza impugnata non consente di comprendere quali siano i fatti noti dai quali è desunta la fondatezza della pretesa erariale. La motivazione, infatti, esclude al riguardo qualsiasi rilevanza delle circostanze individuate dall’amministrazione; “in particolare, il ricorso al credito bancario da parte dell’acquirente della licenza di taxi in data prossima al trasferimento viene espressamente definito come “non determinante” (pag. 8), mentre non vi è alcuna menzione degli ulteriori elementi indicati nell’atto impositivo (le stime emerse da articoli di giornale, il concorso bandito dal Comune di Bologna), quantunque riferiti ad epoca coeva all’atto di trasferimento. Inoltre, la C.T.R. attribuisce rilievo a circostanze prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, compiendo un generico riferimento all’afflusso di turisti che notoriamente interessa la città di Firenze e ai dati emergenti dalla relazione della Guardia di Finanza, che, tuttavia, manca di valutare con il dovuto rigore, specie in considerazione del fatto che quest’ultima risulta redatta con criteri puramente empirici (in quanto riferiti ad una platea variegata di titolari di licenza, inidonea a far emergere valori univoci, come la stessa sentenza nota a pag. 7) ed è, in ogni caso, riferita ad un periodo di tempo successivo a quello nel quale la contribuente trasferì la propria licenza”.

Sul punto, pertanto, la Suprema Corte affera il seguente principio di diritto: «in tema di imposte sui redditi, per la determinazione della plusvalenza realizzata con la vendita di una licenza per taxi, ove l’Ufficio si sia avvalso della prova a mezzo di presunzioni semplici ai sensi dell’art. 39, primo comma, lett. d), del d.P.R. n. 600/1973, il giudice è tenuto a verificare l’esistenza degli elementi assunti a fonte della presunzione e la rispondenza di questi ai requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dalla legge e la sussistenza di un rapporto causale, nonché ad accertare che il fatto da provare sia desumibile da quello noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità e in base a regole di esperienza».

Si tratta come è evidente del “minimo sindacale” per poter utilizzare, in un giudizio nel quale per adesso non è ammessa la prova per testimoni, le presunzioni semplici. Ma anche queste piccole occasioni di riconoscimento dei Principi vanno viste con favore..

 

Articoli correlati

ilTRIBUTO.it – Associazione per l’approfondimento e la diffusione dell’informazione fiscale nasce a giugno del 2014 intorno all’idea che la materia fiscale sia oggi di fondamentale importanza e che debba essere sempre piú oggetto di studio e di critica – sempre costruttiva – da parte di persone preparate.

I prezzi dei nostri libri sono Iva 4% esclusa

RIMANI AGGIORNATO!
ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

CONTATTI

+39 055 572521

info@iltributo.it

supportotecnico@iltributo.it

Seguici sui nostri social

©2023 – Associazione culturale “il tributo” Sede Legale Via dei Della Robbia, 54 – 50132 Firenze C.f. 94238970480 – P.iva 06704870481
Restyling by Carmelo Russo