Valido l’appello proposto dal procuratore costituito in primo grado in assenza di dichiarazione da parte dello stesso dell’avvenuta cancellazione della società dal registro delle imprese

by admintrib

“Costituisce orientamento ormai consolidato di questa Corte, quello che, pur considerando la cancellazione della società dal registro delle imprese un fenomeno estintivo che priva la stessa della capacità di stare in giudizio, ritiene che detta cancellazione dia luogo ad un evento interruttivo la cui rilevanza processuale è subordinata, ove la parte sia costituita a mezzo di procuratore, stante la regola dell’ultrattività del mandato alla lite, alla dichiarazione in udienza ovvero dalla notificazione dell’evento alle altre parti”

E questo il passaggio che riteniamo interessante segnalare della Ordinanza n. 18432 del 6 giugno 2022 della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Pres. Manzon, Rel. Hmeljakt).

Ciò in relazione ad uno specifico motivo del ricorso, con il quale la ricorrente Agenzia delle Entrate deduceva, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 100 cod. proc. civ., 10 e 52 e ss. del d.lgs. n. 546 del 1992, non avendo la CTR considerato che l’appello, datato 26.10.2011 e pervenuto all’Ufficio in pari data, era stato proposto da un soggetto estinto, posto che la società appellante era stata cancellata dal registro delle imprese in data 1.06.2011, come da visura camerale allegata al ricorso.

La Corte considera però il motivo infondato per quanto sopra esposto e precisa che a tale principio consegue che:

a) la notificazione della sentenza fatta al procuratore, ex art. 285 c.p.c., è idonea a far decorrere il termine per l’impugnazione nei confronti della società cancellata;

b) il medesimo procuratore, qualora originariamente munito di procura alla lite valida per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato a proporre impugnazione – ad eccezione del ricorso per cassazione, per cui è richiesta la procura speciale – in rappresentanza della società;

c) è ammissibile la notificazione dell’impugnazione presso tale procuratore, ai sensi dell’art. 330, comma 1, c.p.c., senza che rilevi la conoscenza “aliunde” di uno degli eventi previsti dall’art. 299 c.p.c. da parte del notificante;

Pertanto, non avendo il procuratore della società, costituito in primo grado, mai dichiarato l’avvenuta cancellazione della società rappresentata, l’appello risulta dallo stesso validamente proposto, così come risulta ammissibile la notificazione del presente ricorso, da parte dell’Agenzia delle Entrate, al predetto procuratore”.

 

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