Verifica fiscale e conseguenze sul terzo: non valgono le garanzie dell’art. 12 dello “Statuto”.

by Luca Mariotti

“Nel rispetto  del  principio  di  cooperazione  tra  amministrazione  e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di  chiusura delle operazioni da parte degli organi di  controllo,  il  contribuente  può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono  valutate dagli uffici impositori. L’avviso di accertamento  non  può  essere  emanato prima della scadenza del predetto  termine,  salvo  casi  di  particolare  e motivata urgenza”.  Questo è il contenuto letterale dell’articolo 12, comma 7 della Legge 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente).

La Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, nella Sentenza del 17 dicembre n. 26493 si occupa del caso di una verifica fiscale condotta presso un contribuente e dalla quale sono emerse circostanze rilevanti nei confronti di un altro. Può dirsi che tale norma di tutela debba operare anche nei confronti del terzo accertato? Cioè esiste l’obbligo di chiudere la verifica anche sul secondo con un p.v.c. e di recepire nei 60 gorni successivi le osservazioni di quest’ultimo?

Secondo i Giudici della quinta sezione no. Infatti essi individuano il presupposto di applicabilità della norma di cui all’art. 12, comma 7, L. n. 212/2000 nell fatto che gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali, contemplati dalla norma, siano effettuati nei locali di pertinenza del contribuente, nei cui confronti l’avviso di accertamento non può dunque essere emanato prima della scadenza del termine di sessanta giorni dal rilascio di copia del processo verbale di chiusura delle dette operazioni. In tal senso milita non solo il chiaro tenore del primo comma della disposizione in esame, ma l’intero impianto della norma.

La non estensione al terzo delle garanzie previste dalla norma in esame discenderebbe, sul piano della ratio legis, non solo dal fatto che il contribuente subisca un accesso presso i locali di propria pertinenza, ma anche dalla non coincidenza del processo verbale relativo alla verifica, avente ad oggetto i dati acquisiti a seguito dell’accesso, con il processo verbale nel quale vengono formulati i rilievi o gli addebiti (Cass. 12 maggio 2011, n. 10381). L’eventuale coincidenza rappresenta una circostanza fattuale, che non fa venir meno la distinzione logico-giuridica.

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