La riforma dell’abuso del diritto e delle sanzioni penali tributarie.

by Luca Mariotti

Approvato dal Consiglio dei Ministri, nella riunione del 24 dicembre, il decreto legislativo sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente. Lo riportiamo nella versione che compare sul www.governo.it.

Viene definito l’abuso del diritto con il riferimento a operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali e indipendentemente dalle intenzioni del contribuente, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti. Tali operazioni non sono opponibili all’amministrazione finanziaria, che ne disconosce i vantaggi determinando i tributi sulla base delle norme e dei principi elusi e tenuto conto di quanto versato dal contribuente per effetto di dette operazioni.

Non si considerano abusive, in ogni caso, le operazioni giustificate da valide ragioni extrafiscali, non marginali, anche di ordine organizzativo o gestionale, che rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell’impresa ovvero dell’attività professionale del contribuente. 4. Resta ferma la libertà di scelta del contribuente tra regimi opzionali diversi offerti dalla legge e tra operazioni comportanti un diverso carico fiscale, salvo che queste ultime non configurino un caso di abuso del diritto.   L’abuso del diritto viene unificato alla elusione fiscale con estensione a tutti i tributi, con la sola eccezione dei diritti doganali. Viene abrogato l’articolo 37-bis del DPR 600/1973 con l’inserimento della norma su abuso e elusione nel nuovo articolo 10-bis dello Statuto del contribuente (L. 212/2000).

L’abuso del diritto va accertato con un autonomo atto, preceduto da una richiesta di chiarimenti. Lo schema è quello dell’accertamento parziale (da qui il riferimento alla possibilità di altri accertamenti, per diverse ragioni per lo stesso periodo di imposta). E’ stabilito il principio per cui l’abuso del diritto non configura una fattispecie perseguibile sul piano delle norme penali tributarie.

Riforma delle sanzioni penali tributarie

Lo schema di decreto legislativo  cambia anche alcuni articoli del D.Lgs. 74/2000. L’omesso versamento IVA e ritenute sarà considerato reato solo per importi superiori ai 150 mila euro. Viene esclusa la punibilità nel caso in cui l’imposta evasa non sia superiore, rispettivamente, al 3% dell’imposta sul valore aggiunto o dell’imponibile dichiarato.

Per la dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture false e per l’emissione di fatture o documenti inesistenti, viene introdotta una soglia di importo di mille euro per ciascun periodo d’imposta. Un po’ poco, ma almeno non parleremo più di reato per  l’integrazione di una scheda carburante.

La dichiarazione infedele si configura sopra i 150 mila euro (rispetto agli attuali 50 mila). Viene esclusa la rilevanza di quei comportamenti che possono derivare da una valutazione errata (compentenza, non corretta classificazione contabile, inerenza, indeducibilità di costi effettivi).

Si prevede che l’adesione all’accertamento prima dell’avvio del giudizio di grado, comporta l’estinzione dei reati di infedele e omessa dichiarazione. Viene cancellata la norma attuale sul raddoppio dei termini dell’accertamento. Esso avverrà solo nel caso in cui la denuncia sia stata presentata o trasmessa entro la scadenza ordinaria dei termini di prescrizione.

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