Va ripresentato in appello il documento irritualmente introdotto nel giudizio di primo grado, eccetto il caso della sua unicità. Non è sufficiente richiamarne l’acquisizione

by admintrib

Nel processo tributario, allorché un documento venga acquisito attraverso un illegittimo ordine giudiziale di esibizione dello stesso a fronte di una lacuna probatoria della parte che ne viene onerata, la parte stessa, nel susseguente giudizio d’appello, ha l’onere di provvedere alla produzione del documento stesso, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57 non potendo limitarsi al semplice richiamo dello stesso, salvo che non alleghi l’unicità del documento stesso, come prodotto a seguito dell’ordine giudiziale e così entrato nel fascicolo dell’ufficio, e anche in tal caso dimostrando di averne previamente richiesto il rilascio di copia alla segreteria dell’ufficio giudiziario, non ricevendone tempestiva risposta o ricevendone un diniego”.

Il principio di diritto viene enunciato nella Ordinanza 15 giugno 2023 n. 17172 della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Pres. Napolitano, Rel. Crivelli).

Nella fattispecie all’esame della Suprema Corte l’Agenzia in primo grado non aveva provveduto a depositare tempestivamente il documento costituito dalla domanda di condono, rispetto al termine di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 32, (fino a venti giorni prima dell’udienza di trattazione). Il documento ha trovato ingresso in giudizio solo a seguito dell’ordinanza istruttoria resa dal giudice di primo grado ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7.

Nel giudizio di appello, benchè l’art. 58, comma 2 D.Lgs. 546/92, consenta la produzione di nuovi documenti anche in appello, l’Agenzia anche in appello si è limitata a indicare nel proprio atto che “deve intendersi richiamata e riprodotta in questa sede” la documentazione in oggetto.

Per la Corte l’ordine di esibizione era palesemente illegittimo, in quanto volto a colmare una evidente lacuna dell’apparato probatorio predisposto Dunque a fronte dell’evidente ed eccepita illegittimità dell’ordine di esibizione, a mezzo del quale l’atto trovò ingresso nel giudizio di primo grado, al fine di limitarsi ad un mero richiamo, in luogo di effettuare la pur consentita produzione per la prima volta in appello, che in linea generale sola poteva consentire l’utilizzabilità dello stesso nel secondo grado, la parte deve allegare quantomeno l’unicità del documento stesso e anche in tal caso la prova della richiesta di rilascio di copia da parte dell’ufficio giudiziario rimasta inevasa.

Calando i surriferiti principi alla presente fattispecie, deve osservarsi come addirittura risulta che il documento in questione, consistente in una domanda di condono, venne prodotto in primo grado, a fronte del predetto ordine di esibizione, in “copia per immagine” (cfr. pag. 5 della sentenza), per cui è evidente che il documento stesso rimaneva nella disponibilità dell’amministrazione. Era dunque onere di quest’ultima, ritenendo di far valere il documento in appello, procedere alla sua produzione in tale istanza.

Così non essendo stato fatto, il mero richiamo non risulta sufficiente.

Alla luce di ciò il materiale probatorio che ha trovato ingresso nel processo dev’essere oggetto di nuova valutazione, senza dunque considerazione di quello che, in base a quanto precede, ha trovato ingresso illegittimamente.

Da tutto quanto precede deriva la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, che dovrà provvedere sulle spese.

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