La modifica del Codice della Strada del 2012 ha imposto l’obbligo di registrare alla Motorizzazione civile e di annotare sulla carta di circolazione il nome del soggetto che dispone del veicolo aziendale per più di 30 giorni, pur non essendone intestatario.
Sul nuovo adempimento, stando al Ministero dei Trasporti, sono state pubblicate notizie “non del tutto corrette”.
Vediamo allora cosa emerge dalla Circolare 23643 emanata ieri dal Ministero dei Trasporti stesso, cercando di sintetizzare al massimo.
- Gli adempimenti di cui si parla sono contenuti nell’art. 94, comma 4-bis, del Codice della strada e non riguardano in alcun modo le patenti di guida.
- Sulla carta di circolazione andrà annotato unicamente il nominativo della persona che utilizza il veicolo e non anche i dati relativi alla propria patente di guida.
- L’obbligo di comunicazione sussiste solo a condizione che l’utilizzatore abbia il veicolo in disponibilità per un uso esclusivo e personale superiore a 30 giorni continuativi.
- Non sono obbligati ad effettuare l’annotazione tutti coloro (cittadini e imprese) che già da prima del prossimo 3 novembre utilizzano, a vario titolo, veicoli intestati ad altri soggetti.
- Per tutti gli utilizzi temporanei che cominceranno a decorrere dal 3 novembre in poi, ci saranno 30 giorni di tempo per effettuare l’annotazione, se prescritta.
- Il comodato tra familiari conviventi non deve essere obbligatoriamente annotato.
- Per quanto concerne il comodato di veicoli aziendali, non sono soggette a comunicazione tutte le ipotesi di fringe benefit, di uso promiscuo e di uso esclusivo per svolgimento di attività aziendali dei veicoli in utilizzo ai dipendenti, ai soci, agli amministratori e ai collaboratori dell’Azienda.
- Per quanto concerne i veicoli in locazione senza conducente, dovranno essere comunicate esclusivamente le locazioni stipulate a decorre dal 3 novembre e a condizione che abbiano una durata superiore a 30 giorni.