Con Ordinanza n. 20433 del 17 giugno 2026 la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Pres. Socci, Rel. Dell’Orfano) offre un tassello importante nella ricostruzione del regime decadenziale del diritto al rimborso dei tributi locali (con specifico riferimento a TARSU/TARI e ai rapporti fra disciplina speciale e normativa generale).
Il Collegio muove appunto dall’art. 1, comma 164, l. 296/2006, norma cardine in materia, che fissa in cinque anni il termine di decadenza per chiedere la restituzione delle somme versate e non dovute, individuandone il dies a quo alternativamente nel giorno del versamento, in quello in cui è accertato il diritto alla restituzione, ovvero nel giorno del passaggio in giudicato della sentenza che riconosce la debenza o meno delle somme di cui si chiede il rimborso.
Nel caso esaminato, la Cassazione valorizza proprio quest’ultima ipotesi: per le annualità TARSU 2007‑2011, la sentenza della CTR aveva definitivamente accertato la non assoggettabilità alla TARSU delle aree destinate alla vendita, al deposito, all’imballaggio e alle spedizioni delle merci, in quanto produttive di rifiuti speciali smaltiti in proprio, limitando la tassa alle sole superfici adibite ad uffici. Tale accertamento integra, secondo la Corte, il momento in cui il diritto alla restituzione può dirsi “definitivamente accertato”, sicché il quinquennio decorre dal passaggio in giudicato di quella decisione e non dai singoli versamenti, impossibile antecedente temporale per l’esercizio consapevole del diritto.
Al contempo, l’ordinanza chiarisce i rapporti con l’art. 21, comma 2, d.lgs. 546/1992: la norma sul termine biennale riguarda le domande di rimborso dalle imposte dirette, mentre per i tributi locali – come TARSU – opera la disciplina speciale della finanziaria 2007, che assorbe e prevale rispetto ai termini generali richiamati dal Comune ricorrente. La censura dell’ente, fondata sull’asserita decadenza biennale della contribuente, viene quindi dichiarata infondata, proprio perché confligge con il chiaro dato normativo e con la ricostruzione del dies a quo fissato dal passaggio in giudicato della sentenza favorevole.
Nel più ampio panorama giurisprudenziale, la pronuncia si inserisce in un orientamento volto a leggere l’art. 1, comma 164, come norma di chiusura del sistema dei rimborsi dei tributi locali, capace di adattare la decorrenza del termine alle diverse modalità di accertamento dell’indebito, inclusa la via giudiziale. Il contributo specifico dell’ordinanza n. 20433/2026 è quello di ribadire, con formulazione estremamente chiara, che la “definitiva accertabilità” del diritto alla restituzione costituisce il fulcro per calibrare il dies a quo: quando il rimborso si fonda su una sentenza che rimuove l’imposizione locale o ne riduce l’ambito, il quinquennio decorre dal giudicato, non dai pagamenti anteriori né da un generico momento di conoscenza del vizio, garantendo al contribuente un margine temporale congruo e prevedibile per attivare la tutela restitutoria.
