Trasparenza fiscale delle società a ristretta base proprietaria solo quando i soci siano tutti e solo persone fisiche

by admintrib

Con risposta a interpello n. 822 del 17 dicembre 2021 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che per le società a responsabilità limitata al cui capitale partecipano persone fisiche l’opzione per la trasparenza è esercitabile (nel rispetto degli ulteriori requisiti di legge) solo da quelle i cui soci siano tutti e solo persone fisiche.

Nei fatti l’istante, una S.r.l. partecipata da quattro soci di cui tre soci persone fisiche ed un socio società semplice i cui soci sono tutte persone fisiche, chiedeva all’Ufficio se (alla luce di quanto previsto dall’articolo 32-quater del decreto legge n. 124 del 2019, come modificato dall’articolo 28 del decreto-legge n. 23 del 2020) l’opzione per la trasparenza fiscale di cui all’articolo 116 del TUIR sia esercitabile anche dalle società che, oltre a soli soci persone fisiche, abbiano anche soci in forma di società semplice (la cui compagine sociale è formata da sole persone fisiche).

Come ricordato dall’Agenzia la disciplina che regola la trasparenza fiscale delle società a ristretta base proprietaria è contenuta nell’articolo 116 del TUIR il quale dispone che l’opzione può essere esercitata (con le modalità e alle condizioni di cui al precedente articolo 115) «dalle società a responsabilità limitata il cui volume di ricavi non supera le soglie previste per l’applicazione degli studi di settore e con una compagine sociale composta esclusivamente da persone fisiche in numero non superiore a 10 o a 20 nel caso di società cooperativa».

L’Ufficio ha evidenziato, in prima battuta, come da un punto di vista strettamente formale appare difficilmente superabile il dato testuale del citato articolo 116, il quale espressamente richiede che la compagine sociale delle s.r.l. a ristretta base proprietaria sia “composta esclusivamente da persone fisiche”.

Nella sostanza, inoltre, l’Ufficio ha rilevato che consentire all’istante (s.r.l. di cui è socia anche una società semplice) l’adesione al regime della trasparenza fiscale (in virtù del quale gli utili maturati in regime di trasparenza non concorrono a formare il reddito dei soci, anche qualora siano distribuiti dopo la vigenza dell’opzione per la trasparenza e anche ove eccedano il reddito imputato per trasparenza) sarebbe in contrasto con le finalità dell’articolo 32-quater del decreto legge n. 124 del 2019, come modificato dall’articolo 28 del decreto-legge n. 23 del 2020 a mente del quale gli utili distribuiti alla società semplice si intendono percepiti (e sono dunque tassati) in capo ai rispettivi soci.

Alla luce di quanto esposto l’Agenzia ha dunque negato alla società istante la possibilità di aderire al regime della trasparenza fiscale.

 

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