TARI: esenzione le aree di produzione di rifiuti speciali, sia di lavorazione che di stoccaggio.

by Luca Mariotti

La risoluzione n. 2/DF del 9 dicembre 2014 del Dipartimento delle Finanze chiarisce le modalità di applicazione della TARI per i locali nei quali si attua la produzione dei rifiuti speciali e per le aree funzionalmente connesse.

Il quesito da cui deriva la risoluzione riguardava alcuni immobili adibiti ad attività industriale di produzione di tubi in acciaio senza saldatura. Nell’ultima fase del ciclo  produttivo,  alcuni tubi vengono immersi in vasche di olio industriale e immagazzinati in locali nei quali è prevalente la  produzione  di  rifiuti  speciali

Nel quesito viene proposta una possibile soluzione alla problematica  in esso  rappresentata  sulla  base  della  lettura  congiunta   dell’art.   1, comma 649, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013,  n.  147,  il  quale dispone che “nella determinazione della superficie assoggettabile alla  TARI non si tiene  conto  di  quella  parte  di  essa  ove  si  formano,  in  via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono  tenuti a provvedere a proprie spese i relativi  produttori,  a  condizione  che  ne dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla  normativa  vigente”  e del terzo periodo dello stesso comma, secondo cui il comune con  regolamento “individua le aree di produzione di rifiuti speciali non  assimilabili  e  i magazzini di materie prime  e  di  merci  funzionalmente  ed  esclusivamente collegati all’esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione”.

La prima norma esonera le imprese dal pagamento sulle aree nelle quali si svolgono lavorazioni industriali o artigianali produttive di rifiuti speciali. Ciò sul presupposto che in caso contrario vi sarebbe una doppia tassazione della produzione di rifiuti.  Quindi secondo il MEF è da applicare al caso di specie. Ma anche i magazzini di stoccaggio sono da considerare produttivi di rifiuti speciali, secondo il Dipartimento delle Fianze.

Al riguardo si fa notare che la previsione del primo  periodo  è finalizzata a dettare un principio normativo di carattere generale, rispetto a  quanto  stabilito  dal  terzo  periodo  sopra  ricordato;  pertanto,   il verificarsi  della  condizione  della  produzione  in  via  continuativa   e prevalente di rifiuti  speciali  determina  l’esclusione  dalla  TARI  delle superfici produttive di tali rifiuti.

Di conseguenza, il potere previsto dal terzo periodo del  comma  649  è esercitato dal comune nel solo ambito in cui  gli  è  consentito, poiché laddove le superfici producono rifiuti speciali non assimilabili,  il comune non ha alcuno spazio decisionale in ordine all’esercizio  del  potere di assimilazione.

Ciò comporta che la norma del terzo periodo opera solamente nei casi  in cui i comuni possono procedere all’assimilazione, prescrivendo, in tal caso, l’individuazione di ulteriori superfici  da  sottrare  all’assimilazione  e, dunque, alla tassazione, e attua per tale via una vera e propria limitazione del potere di imposizione dei comuni stessi. La norma consente, pertanto, di chiarire nello stesso regolamento comunale quali sono le superfici a cui  si applica il divieto di assimilazione ai  rifiuti  che  hanno  la  particolare caratteristica  di  essere  funzionalmente   ed   esclusivamente   collegate all’esercizio delle attività produttive.

In conclusione, alla luce di quanto  sin  qui  evidenziato,  il Dipartimento delle Finanze esprime l’avviso che nel caso in esame, i magazzini intermedi di produzione e quelli adibiti allo  stoccaggio  dei  prodotti  finiti  devono  essere  considerati intassabili in quanto produttivi di rifiuti speciali,  anche  a  prescindere dall’intervento regolamentare  del  comune  di  cui  al  terzo  periodo  del comma 649 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013.

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