Mancata annotazione delle fatture di acquisto: non basta per negare il diritto alla detrazione IVA.

by Luca Mariotti

La Sentenza della Corte Ue del 11 dicembre 2014, relativa alla causa C-590/13 decide finalmente sulla questione della corretta interpretazione degli articoli 18 e 22 della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto.

Il rinvio alla Corte UE è avvenuto, è bene ricordarlo, da parte della Corte di cassazione che, chiamata a decidere sulla detraibilità dell’IVA in caso di omessa annotazione delle fatture di acquisto per acquisti intracomunitari, ha ritenuto, con ordinanza del 7 ottobre 2013, di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Dica la [fusion_builder_container hundred_percent=”yes” overflow=”visible”][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_1″ background_position=”left top” background_color=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” spacing=”yes” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” padding=”” margin_top=”0px” margin_bottom=”0px” class=”” id=”” animation_type=”” animation_speed=”0.3″ animation_direction=”left” hide_on_mobile=”no” center_content=”no” min_height=”none”][Corte] se i principi [da essa] dichiarati con la sentenza Ecotrade (EU:C:2008:267), secondo i quali gli articoli 18, paragrafo 1, lettera d), e 22 della sesta direttiva, ostano ad una prassi di rettifica delle dichiarazioni e di accertamento dell’[IVA] la quale sanzioni un’inosservanza, per un verso, degli obblighi derivanti dalle formalità introdotte dalla normativa nazionale in applicazione di tale articolo 18, paragrafo 1, lettera d), e, per altro verso, degli obblighi contabili nonché di dichiarazione risultanti, rispettivamente, dal detto articolo 22, paragrafi 2 e 4, con un diniego del diritto a detrazione in caso di applicazione del regime dell’inversione contabile siano anche applicabili nel caso di totale inosservanza degli obblighi previsti dalla medesima normativa quando non vi è comunque dubbio circa la posizione di soggetto tenuto al pagamento dell’imposta e del suo diritto alla detrazione.

2)      Dica la [Corte] se le espressioni “obblighi sostanziali”, “substantive requirements” e “exigences de fond” utilizzate nelle diverse versioni linguistiche della sentenza Ecotrade (EU:C:2008:267) si riferiscono, rispetto alle ipotesi di c.d. inversione contabile prevista in materia di IVA, alla necessità del pagamento del tributo IVA oppure dell’assunzione del debito d’imposta ovvero ancora all’esistenza delle condizioni sostanziali che giustificano l’assoggettamento del contribuente allo stesso tributo e che disciplinano il diritto alla detrazione volto a salvaguardare il principio di neutralità del detto tributo, di [diritto dell’Unione] – es. inerenza, imponibilità e totale detraibilità».

La Corte UE rileva in primo luogo che, la giurisprudenza comunitaria è concorde nel ritenere che  il diritto spettante ai soggetti passivi di detrarre l’Iva, costituisce un principio fondamentale del sistema del tributo amministrato. Pertanto non è legittimo, come principio generale, assoggettare tale diritto a delle limitazioni di sorta. Oltretutto nel contesto degli acquisti intracomunitari non sussiste  alcun versamento dell’imposta tra il venditore e l’acquirente ove quest’ultimo sia debitore dell’Iva a monte, potendo al tempo stesso, in linea di principio, detrarre la medesima imposta .
E’ vero anche che la direttiva consente agli Stati membri di stabilire le formalità per l’ esercizio del diritto a detrazione. Tuttavia queste formalità non possono essere tali da andare oltre quanto strettamente necessario per controllare la corretta applicazione dell’autoliquidazione IVA in ambito di operazioni intra.
Inoltre il principio di neutralità del tributo amministrato impone che la detrazione dell’Iva a monte sia concessa se l’operazione è sostanzialmente corretta e se è fatturata in modo esatto, anche nel caso in cui taluni obblighi formali siano stati eventualmente omessi.
Se la violazione di tali requisiti formali abbia l’effetto di impedire che sia fornita la prova certa del rispetto dei requisiti sostanziali potrebbe configurarsi l’eventuale limitazione della detrazione. Ma quando l’Amministrazione possa accertare che i requisiti sostanziali siano stati soddisfatti, non può imporre condizioni ulteriori per esercitare l’esercizio del diritto alla detrazione.[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

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