L’articolo 15 del D.Lgs. 546/92 nel testo vigente dal 1° gennaio 2016 prevede all’articolo 15, comma 2-quater che “Con l’ordinanza che decide sulle istanze cautelari la commissione provvede sulle spese della relativa fase”.
Il nostro collaboratore Avv. Maurizio Villani ci ha oggi inviato due ordinanze (nn. 42/2016 e 43/2016) con cui la Commissione Tributaria Provinciale di Lecce ha liquidato le spese del giudizio relativo ad una sospensione accordata al contribuente.
Ci sembra giusto segnalare le ordinanze visto che è la prima notizia dell’applicazione della nuova disposizione che ci arriva.