Attività istruttoria del giudice tributario: solo nei limiti tracciati dalle parti.

by Luca Mariotti

Sentenza equilibrata quella del 13 gennaio 2016, n. 404 della Corte di Cassazione, con cui si affronta (in modo sintetico e cogliendo nel segno) la molto dibattuta questione della natura del processo tributario e dei limiti ai poteri istruttori del giudice.

I nostri lettori ricorderanno che in alcune massime precedenti (per esempio giusto un anno fa nella ordinanza n. 106 del 8 gennaio 2015) si è affermato il principio per cui il processo tributario non è annoverabile tra quelli di impugnazione- annullamento, bensì tra quelli di impugnazione-merito. Pertanto esso non mira alla mera eliminazione dell’atto impugnato ma è diretto alla pronunzia di una decisione di merito sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente sia dell’accertamento dell’amministrazione finanziaria.

Per questo orientamento il giudice tributario, che ravvisi l’infondatezza parziale della pretesa dell’amministrazione, non può limitarsi ad annullare l’atto impositivo, ma deve quantificare l’esatta pretesa tributaria entro i limiti posti dal petitum delle parti, onde ricondurla alla corretta misura.

Ebbene nella sentenza di due giorni fa non si nega tale impostazione. Ma si respinge la tesi di parte ricorrente per cui il giudice deve necessariamente accertare questioni tecniche avvalendosi dei propri poteri istruttori (nel caso disponendo una CTU) quando nelle prospettazioni di parte non si sia dato conto dei fatti da accertare e affermati in giudizio. Tale accertamento si configurerebbe così, in sostanza, come un’indagine al buio, priva di una prospettazione da dover eventualmente verificare.

Secondo la Corte “E’ vero che, siccome il processo tributario non è diretto alla sola eliminazione giuridica dell’atto impugnato, il giudice di merito, ove ravvisi la parziale infondatezza della pretesa fiscale, non può limitarsi ad annullare l’atto impositivo e deve quantificare la corretta pretesa dell’amministrazione; ma ciò deve fare sempre nei limiti tracciati dalle parti”.

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