Dalla Cassazione limiti al formalismo degli atti di appello.

by Luca Mariotti

Con due diverse ordinanze a distanza di un giorno e precisamente la n. 227 del 11 gennaio 2016 e la n. 264 del 12 gennaio 2016 la Corte di Cassazione interpreta l’articolo 53 del D.Lgs. 546/92 e lo fa dando alla nozione di “motivi specifici di impugnazione” contenuta nella norma di cui parliamo una lettura sostanziale e del tutto condivisibile.

Nella prima ordinanza i Giudici affermano che nel processo tributario, l’indicazione dei motivi specifici dell’impugnazione, richiesta dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53 non deve necessariamente consistere in una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell’appello, richiedendosi, invece, soltanto una esposizione chiara ed univoca, anche se sommaria, sia della domanda rivolta al giudice del gravame, sia delle ragioni della doglianza. È, pertanto, irrilevante che i motivi siano enunciati nella parte espositiva dell’atto ovvero separatamente, atteso che, non essendo imposti dalla norma rigidi formalismi, gli elementi idonei a rendere specifici i motivi d’appello possono essere ricavati, anche per implicito, purché in maniera univoca, dall’intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni (v. Cass. n. 1224/2007; n.7393/2011); Citando se stessa la Corte ricorda che allorché «il dissenso della parte soccombente investa la decisione impugnata nella sua interezza» ed «esso si sostanzi proprio in quelle argomentazioni che suffragavano la domanda disattesa dal primo giudice», la sottoposizione al giudice d’appello delle medesime argomentazioni adempie pienamente l’onere di specificità dei motivi (Cass. n. 8185/15; Cass. n.14908/2014). In particolare, ai sensi dell’art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, il ricorso in appello deve contenere i «motivi specifici dell’impugnazione» e non già “nuovi motivi», atteso il carattere devolutivo pieno dell’appello, che e un mezzo di impugnazione non limitato al controllo di vizi specifici della sentenza di primo grado, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito (Cass. n. 3064/12).

La massima del 12 gennaio accoglie il ricorso del contribuente basato su di un unico motivo. Per la Corte  è pacifico che l’atto di appello regolato dall’art. 53 del DLgs. 546/1992 può consistere nella mera riproposizione delle contestazioni sollevate in primo grado e respinte della CTP. In questi termini è l’ordinanza della Corte n. 14908 del 10 luglio 2014 secondo cui nel processo tributario, la riproposizione in appello delle stesse argomentazioni poste a sostegno della domanda disattesa dal giudice di primo grado – in quanto ritenute giuste e idonee al conseguimento della pretesa fatta valere – assolve l’onere di specificità dei motivi di impugnazione imposto dall’art. 53 del DLgs. 31 dicembre 1992 n. 546, ben potendo il dissenso della parte soccombente investire la decisione impugnata nella sua interezza. Nel caso di specie la difesa del contribuente ha poi articolatamente riprodotto il contenuto iniziale del ricorso originario, attribuendo così la necessaria specificità al gravame in cassazione.

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