Sempre impugnabile per vizi propri la cartella con notifica imperfetta, anche se l’atto ha raggiunto lo scopo per conoscenza indiretta

by admintrib

La Sezione Tributaria della Corte di Cassazione nella 17 febbraio 2022, n. 5171 (Pres. Crucitti, Rel. Pandolfi) tratta di una vicenda relativa a due cartelle di pagamento per maggior IRPEF e sanzioni per l’anno 2003, nei confronti dello stesso contribuente. Pretesa che questi aveva impugnato sul presupposto che tali atti non gli fossero stati notificati e comunque nel merito per intervenuta decadenza. Con esito a lui favorevole in entrambi i gradi.

La CTR aveva ritenuto che, per la notifica mediante deposito presso la casa comunale, non fosse sufficiente la sola assenza del destinatario, ma che si dovesse procedere almeno alla ricerca di uno dei soggetti indicati dall’art. 139 c.p.c. Ricerche che non risultavano adeguatamente descritte, quanto alle modalità in cui si erano svolte, dal notificatore nella sua “relata”. La specifica motivazione della CTR, per la Corte, non può essere riesaminata in quanto l’eccezione della parte pubblica non viene correttamente formulata.

Quanto alla lamentata violazione dell’artt. 2946 e 2948 c.c. sul presupposto che la CTR avesse considerato prescritto il credito portato dalla cartella. Invero, la sentenza non fa riferimento alla prescrizione, ma afferma che le cartelle erano state notificate “tardivamente”. Sembra, quindi, riferirsi al termine di decadenza e in tal senso la tesi del giudice regionale sembrerebbe corretta, dal momento che in base all’art. 25 n.3 del d.P.R. n. 602/73, le cartelle di pagamento debbono essere notificate entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione delle dichiarazione dei redditi. Nella specie si tratta di tributi erariali afferenti all’anno 2003 e la notifica è avvenuta l’11/02/2010. Pertanto, il motivo è infondato.

In relazione poi alla dedotta violazione dell’art. 156 c.p.c. non avendolo applicato per sanare eventuali vizi di notifica delle cartelle di pagamento, dal momento che il contribuente aveva avuto comunque conoscenza della pretesa fiscale attraverso le copie degli estratti ruolo, che aveva acquisito, la Corte rileva che non sia ravvisabile violazione dell’art. 156 c.p.c. dal momento che la conoscenza indiretta della pretesa fiscale attraverso la copia degli “estratti” non escludeva che il contribuente potesse ugualmente opporre le cartelle di pagamento, in ipotesi, per far valere vizi propri di esse, come, in ipotesi, la decadenza dal potere impositivo, in effetti, eccepita dal contribuente per una delle due cartelle. Il motivo è quindi da ritenere infondato.

Il ricorso del Concessionario viene dunque rigettato. Alla soccombenza segue la condanna alle spese in favore del contribuente, compensando quelle relative al rapporto processuale con l’Agenzia delle Entrate.

 

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