Scissione degli effetti della notifica del ricorso per Cassazione via PEC: per il notificante vale il momento in cui la ricevuta viene generata. Se coincidente con le ore 00.00 la notifica si considera effettuata nel giorno successivo

by admintrib

“In tema di notifica del ricorso per cassazione a mezzo PEC , a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 75 del 2019 – che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 16-septies del d.l. n. 179/2012, conv. in legge n. 221/2012 nella parte in cui tale norma prevedeva che la notifica eseguita con modalità telematiche, la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24 dell’ultimo giorno utile ad impugnare , si perfeziona, per il notificante, alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta – l ’ applicazione della regola generale di scindibilità soggettiva degli effetti della notificazione per notificante e destinatario implica che la stessa ricevuta di accettazione deve essere generata, al più tardi, entro la ventiquattresima ora del predetto ultimo giorno utile, ossia entro le ore 23:59:59 (UTC), giacché, con l’insorgere del secondo immediatamente successivo, alle ore 00:00:00 (UTC), il termine di impugnazione deve intendersi irrimediabilmente scaduto, per essere già iniziato il nuovo giorno, restando irrilevante che il ricorso sia stato già avviato alla spedizione dal mittente prima di tale momento”.

Questo il principio di diritto esplicitato nella interessantissima, complessa e argomentata sentenza della quinta sezione della Corte di Cassazione n. 1519 del 18 gennaio 2023, (Pres. Virgilio, Rel. Saija) nella quale la Suprema Corte ritiene inammissibile il ricorso dell’Agenzia delle Entrate notificato alle 00.00 dell’ultimo giorno utile.

Ci ripromettiamo di esaminare la questione con maggior approfondimento nella rivista. Per adesso ne segnaliamo solo le parti salienti.

La Corte applica le regole vigenti all’epoca dei fatti, posto che la pronuncia di incostituzionalità della Corte Costituzionale n. 75 del 2019 ha mutato il quadro normativo.

Il riferimento è, in particolare, all’art. 147 c.p.c., al cui originario primo comma sono stati inseriti due ulteriori commi, che risolutivamente così recitano: «2. Le notificazioni a mezzo posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato possono essere eseguite senza limiti orari. 3. Le notificazioni eseguite ai sensi del secondo comma si intendono perfezionate, per il notificante, nel momento in cui è generatala ricevuta di accettazione e, per il destinatario, nel momento in cui è generata la ricevuta di avvenuta consegna. Se quest’ultima è generata tra le ore 21 e le ore 7 del mattino del giorno successivo, la notificazione si intende perfezionata per il destinatario alle ore 7»

La Corte quindi omette, di regola e per brevità, di far cenno alle modifiche successive, giacché questione non rilevante ai fini della decisione. In particolare, quanto al C.A.D., si fa riferimento al testo risultante per effetto dell’intervento di cui al d.lgs. n. 179/2016.

Ciò posto, la sentenza impugnata è stata pubblicata il 10 maggio 2016 e non è stata notificata; pertanto, il termine lungo ex art. 327 c.p.c. scadeva il 12 dicembre 2016 (l’11 dicembre cadeva di domenica), appunto ultimo giorno del semestre in parola. Ebbene, dalla attestazione di conformità “cumulativa” di notifica PEC prodotta dall’Agenzia ricorrente e datata 13 dicembre 2016, risulta che il ricorso in esame è stato notificato, con spedizione all’indirizzo del destinatario, asseritamente in data 12 dicembre 2016, con accettazione del messaggio in data 13 dicembre 2016 alle ore 00:00:01, come da ricevuta generata dal gestore della posta elettronica certificata della mittente, e consegna allo stesso destinatario alle ore 00:00.05 del medesimo giorno.

La giurisprudenza della Corte s’è ovviamente adeguata alla predetta pronuncia di illegittimità costituzionale, non mancando di ribadire che la reductio ad legitimitatem dell’art. 16-septies cit. trova la sua giustificazione concettuale proprio nell’applicazione del principio di scissione soggettiva degli effetti della notifica anche alle notifiche con modalità telematiche (come del resto previsto dell’art. 3-bis, comma 3, della legge n. 53/1994), “essendo altrimenti impedito al ricorrente di utilizzare appieno il tempo per approntare la propria difesa” (Cass. n. 29584/2021; nello stesso senso, la precedente Cass. n. 4712/2020). L’unico momento rilevante, ai fini della verifica circa la tempestività della notifica telematica dell’atto processuale, è dunque quello di generazione della ricevuta di accettazione rilasciata dal gestore di posta elettronica certificata del mittente.

Ciò posto, nella sostanza, l’allegazione dell’Agenzia circa l’avvenuta spedizione del ricorso nel giorno 12 dicembre 2016 (benché il documento di “dettaglio” attesti, invece, che la spedizione materiale è avvenuta il 13 dicembre 2016, alle ore 00:00:00), sottende l’idea che le ore 00:00:00 di un dato giorno “x” possano anche leggersi come le ore 24:00:00 del giorno “x-1”. Così non è, non essendo concepibile –già sul piano logico – che un determinato “minuto secondo” possa appartenere, ad un tempo, a due giorni, quand’anche immediatamente contigui.

Per la Corte il riferimento temporale che viene in rilievo, ai fini delle trasmissioni a mezzo PEC, è dunque il Coordinated Universal Time (noto con l’acronimo UTC); questo rappresenta una scala di tempo che, parametrata al fuso orario corrispondente per ciascun Paese (in Italia, +1 o +2, a seconda che sia in vigore l’ora solare o l’ora legale), è stata adottata dall’International Telecommunication Union (Agenzia nell’egida dell’ONU, con sede a Ginevra) e diffusa a livello planetario a partire dal 1972.

In base alle convenzioni internazionali, quindi, l’ora 00.00 appartiene al giorno successivo ed è cosa diversa dalle 24.00 del giorno precedente.

 

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