Iscrizione nel ruolo straordinario previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 15-bis: obbligo di motivazione della cartella imprescindibile, data la eccezionalità del procedimento. Vanno esplicitate in particolare le ragioni del periculum

by admintrib

La Sezione Tributaria della Corte di Cassazione ribadisce nella Ordinanza n. 1236 del 17 gennaio 2023 (Pres. Virgilio, Rel. Saija) la necessità di motivazione della cartella di pagamento emessa per iscrizione nel ruolo straordinario, proprio in virtù della particolare procedura seguita per la riscossione e delle minori garanzie per il contribuente.

Com’è noto, l’iscrizione nel ruolo straordinario previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 15-bis consente all’amministrazione finanziaria di procedere, sulla base di accertamenti non definitivi, alla riscossione dell’intero importo delle imposte, sanzioni ed interessi, in luogo della riscossione del solo terzo delle imposte e degli interessi (con esclusione delle sanzioni) consentito dalla iscrizione nei ruoli ordinari.

Il carattere eccezionale di tale procedura giustifica la necessità, prevista dall’art. 11, comma 3, del citato decreto, che sussista un “fondato pericolo per la riscossione” e correlatamente, e come più volte affermato da questa Corte, fonda l’obbligo dell’Amministrazione di indicare nella cartella le ragioni per cui, in deroga alla procedura ordinaria, tale pericolo è ritenuto sussistente, e non, quindi, aprioristicamente affermato (Cass. n. 22306 del 2021; Cass. n. 12239 del 2017).

La Corte ricorda come in precedenti pronunce è stato affermato che se fosse consentito all’Amministrazione di omettere qualunque motivazione circa i fatti costitutivi della pretesa di riscossione integrale di un credito tributario ancora sub iudice, risulterebbe compromesso il diritto di difesa del contribuente, il quale si vedrebbe costretto ad impugnare la cartella senza conoscere le ragioni (e quindi senza poterle specificamente contestare) per le quali l’Ufficio, sulla base di motivi non palesati, ha ritenuto la sussistenza delle condizioni per procedere alla iscrizione a ruolo straordinario (v. Cass. n. 7795 del 2020).

Nel caso specifico, in tal senso, non appare rilevante il semplice fatto che la società contribuente sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa; come è stato infatti recentemente ribadito l’assoggettamento del debitore a procedura concorsuale legittima la domanda di ammissione al passivo dell’Erario per il credito di natura tributaria senza necessità di preventiva emissione del ruolo (v. Cass. n. 24589 del 2019), con il che deve ritenersi che l’Amministrazione, in presenza di tale situazione, abbia la mera facoltà di iscrivere le imposte a ruolo straordinario, laddove intenda precostituirsi un “titolo” per mezzo di tale emissione (v. Cass. n. 5779 del 2021), evidenziando nell’atto esattivo il proprio intendimento.

E’ poi certamente vero, rilevano i Giudici di Legittimità che, come afferma la ricorrente Agenzia delle Entrate, ai fini della motivazione della cartella di pagamento è sufficiente anche un semplice riferimento al precedente avviso di accertamento, in quanto lo stesso sia già conosciuto dal contribuente; ma nel caso che qui occupa tale riferimento non è da solo sufficiente, occorrendo che la cartella di pagamento dia, altresì, conto – sia pure succintamente – della formazione del ruolo straordinario e, conseguentemente, della sussistenza del fondato pericolo per la riscossione.

In altri termini, l’allegazione o il richiamo dell’atto impositivo valgono, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo motivazionale, con riguardo alle ragioni di fatto e di diritto su cui si basa la pretesa impositiva, e non con riferimento alla ricorrenza del periculum in mora che giustifica la procedura derogatoria ed eccezionale di iscrizione a ruolo dell’intero credito tributario non definitivo.

Il ricorso dell’Agenzia delle Entrate viene pertanto respinto, senza peraltro condanna alle spese, essendo rimasta intimata la parte vittoriosa.

 

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