Deducibili dal reddito di impresa i costi della transazione, anche se pagati per risarcimento danni. Si tratta di sopravvenienze passive deducibili al momento del pagamento

by admintrib

L’Ordinanza 18 gennaio 2023, n. 1525 della Sezione Tributaria (Pres. Sorrentino, Rel. Cortesi) la Suprema Corte accoglie parzialmente il ricorso dell’Agenzia delle Entrate precisando tuttavia un interessante riferimento in tema di accordi transattivi per risarcimento danni, questione in relazione alla quale la società contribuente era peraltro risultata vittoriosa nei gradi di merito.

Nell’atto impositivo a tal riguardo l’Amministrazione contestava alla società contribuente la non deducibilità degli importi di cui alle fatture emesse a suo carico da una s.r.l., esposte alla voce “sopravvenienze passive cause e transazioni”, per un complessivo ammontare di € 109.651,76.

Tale importo era stato determinato in seguito ad una transazione intercorsa fra le parti dopo che erano sorte contestazioni fra loro in relazione al contratto di affitto al quale le fatture afferivano; pertanto, ad avviso dell’Ufficio, la società aveva errato nel contabilizzarlo quale sopravvenienza passiva, essendo lo stesso riferibile non già al corrispettivo di prestazioni contrattuali effettivamente ricevute , ma al risarcimento del danno che essa aveva cagionato alla controparte con il proprio inadempimento al contratto in questione.

In realtà essendo sorto un contenzioso fra le parti; la contribuente convenne in lite la concedente per ottenere la risoluzione del contratto, nel frattempo sospendendo il pagamento dei canoni dovuti. Fu pertanto convenuta in giudizio dalla proprietà.

I giudizi vennero tutti composti con transazione nel 2011 in parte per canoni maturati e per l’importo di € 109.651,76 come risarcimento danni. Tale ultima somma fu contabilizzata come sopravvenienza passiva nel bilancio del 2010.

La Corte accoglie l’impostazione della società contribuente affermando:

  • che “in punto alla deducibilità, come sopravvenienza passiva, della somma versata per effetto di accordo transattivo, quantunque con finalità risarcitoria, la sentenza impugnata si è infatti conformata all’orientamento di questa Corte secondo il quale le somme versate a tale titolo sono deducibili come sopravvenienze passive in quanto attengono al concreto svolgimento dell’attività di impresa – a titolo di responsabilità contrattuale o precontrattuale – e, dunque, funzionali al reddito e inerenti ai sensi dell’art. 109, comma quinto, t.u.i.r. (Cass. n. 28355/2019; v. anche Cass. n. 31930/2021; Cass.n. 5976/2015)”.
  • che è invece fondata la tesi dell’Agenzia delle Entrate sulla competenza del costo. La stessa giurisprudenza richiamata si è infatti chiaramente espressa nel senso della deducibilità dei costi in questione come sopravvenienze passive nell’esercizio in cui interviene la relativa spesa; “di tanto, del resto, appare cognita la stessa C.T.R., nell’affermare (pagine 3 e 4) che le fatture sono state correttamente contabilizzate nell’anno di definizione della controversia, errando tuttavia nell’indicazione di quest’ultimo, individuato nel 2010 anziché – come per dato pacifico – nell’anno successivo”.

Dunque piena deducibilità per i costi della transazione che vanno però dedotti per cassa afferendo a sopravvenienze passive.

 

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