Avviso di trattazione notificato al difensore della società “in bonis” e non al curatore fallimentare: nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio

by admintrib

Nella Ordinanza 11 gennaio 2023, n. 543 della Sezione Tributaria (Pres. Bruschetta, Rel. Hmeljak) la Suprema Corte si occupa del ricorso da parte della curatela di una società fallita nel quale la ricorrente aveva denunciato la nullità della sentenza impugnata, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per violazione degli artt. 43 del d.lgs. n. 546 del 1992, 101 e 164 cod. proc. civ., essendo stata la stessa emessa senza la convocazione del curatore fallimentare.

La curatela riferiva che dopo l’interruzione del giudizio di appello, a seguito dell’intervenuto fallimento della s.r.l., dichiarato dal suo procuratore in udienza, e la riassunzione della controversia da parte dell’Agenzia delle Entrate, mediante la presentazione dell’istanza di trattazione, l’avviso di trattazione, indirizzato alla società fallita, era stato notificato presso il difensore domiciliatario della società in bonis, anziché al curatore fallimentare che non si è costituito nel giudizio di appello.

Il motivo viene ritenuto fondato. Per i Giudici di Legittimità infatto la dichiarazione di fallimento determina il trasferimento al curatore della legittimazione a far valere rapporti di diritto patrimoniale che facevano capo al debitore (artt. 43 l. fall., 143 d. lgs. 12 gennaio 2019, n. 14), essendo il debitore privo, in linea generale, della capacità di stare in giudizio nelle controversie concernenti i rapporti patrimoniali compresi nel fallimento, ad eccezione dei casi in cui il debitore dichiarato fallito agisca per la tutela di diritti di natura strettamente personale ex artt. 46 l. fall., 146 d. lgs. n. 14/2019 (Cass., 9.05.2019, n. 12264) e qualora gli organi della procedura concorsuale siano rimasti inerti (ex plurimis, Cass. 5.12. 2019, n. 31843).

Nel caso specifico l’avviso di fissazione della nuova udienza, emesso a seguito di presentazione dell’istanza di riassunzione del processo interrotto, era stato notificato alla s.r.l., in persona del legale rappresentante e al domicilio eletto dalla predetta contribuente presso il suo procuratore (l’avviso di trattazione risulta spedito all’indirizzo PEC del difensore della società in bonis) e non (anche) al curatore fallimentare.

Si conclude quindi che la non integrità del contraddittorio, a causa della mancata convocazione della curatela fallimentare, avrebbe imposto alla CTR di provvedere alla rinnovazione dell’avviso di trattazione, atteso che nel processo tributario, la comunicazione della data di udienza, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs n. 546 del 1992, applicabile anche ai giudizi di appello in relazione al richiamo operato dall’art. 61 del medesimo decreto, adempie ad un’essenziale funzione di garanzia del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, sicché l’omessa comunicazione alle parti, almeno trenta giorni prima, dell’avviso di fissazione dell’udienza di discussione, determina la nullità della decisione comunque pronunciata (Cass. 11.07.2018, n. 18279).

Accolto questo motivo e ritenuti assorbiti gli altri la sentenza della CTR viene cassata con rinvio al altra sezione.

 

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