Legittima la definizione agevolata di importi già condonati quando la seconda controversia è effettiva e non meramente apparente

by admintrib

“La controversia insorta in sede di impugnazione di una cartella di pagamento emessa ai sensi dell’art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972 e concernente l’ammissibilità di una dichiarazione integrativa con la quale vengono rettificati in diminuzione gli importi dovuti, già quantificati in una precedente istanza di condono presentata ai sensi dell’art. 9 della l. n. 289 del 2002, non integra un’ipotesi di “condono su condono”, non involgendo direttamente il mancato pagamento delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, ma l’esatta determinazione di dette somme in applicazione delle norme di legge; trattasi, pertanto, di una controversia effettiva e non meramente apparente, come tale ulteriormente condonabile ai sensi dell’art. 39 del d.l. n. 98 del 2011”.

Questo il principio di diritto sancito con ordinanza n. 709 del 12 gennaio 2023 dalla Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Pres. Fuochi Tinarelli, Rel. Nonno).

Nei fatti una s.r.l. presentava una prima istanza di definizione relativa agli anni d’imposta 1997-2001 e in seguito una dichiarazione integrativa relativa all’anno d’imposta 1998 con la quale rettificava in diminuzione la misura degli importi dovuti. L’Agenzia delle Entrate emetteva una cartella di pagamento con riferimento agli importi indicati nella prima dichiarazione disconoscendo la validità della agevolazione applicata con la successiva dichiarazione integrativa; la società impugnava la cartella definendo la controversia ai sensi dell’art. 39, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011. In seguito agli esiti sfavorevoli nei primi due gradi di giudizio ricorreva per cassazione l’Ufficio dolendosi del fatto che le somme recate dalla cartella di pagamento riguardassero somme già dovute a seguito di definizione agevolata (ai sensi dell’art. 9 della l. n. 289 del 2002), sicché in ordine alle stesse non era possibile procedere ad ulteriore definizione (ai sensi dell’art. 39 del d.l. n. 98 del 2011).

In materia di condono fiscale, secondo costante giurisprudenza, “attesa la natura restrittiva ed eccezionale della relativa disciplina non è ammissibile il cd. “condono di condono”, giacché, in caso contrario, il contribuente fruirebbe irragionevolmente per due volte, con riguardo alla stessa imposta, di un atto clemenziale dettato da contingenti ed eccezionali esigenze finanziarie e di carico giudiziario, così determinandosi un “vulnus” al principio di parità di trattamento di fronte al fisco, ai sensi degli artt. 3 e 53 Cost.” (Cass. n. 14993/2018; Cass. n. 1317/2018; Cass. n. 21328/2006).

Tuttavia, come ricordato dalla Corte, “con riguardo all’ammissibilità di un “condono su condono”, ove successivamente alla presentazione, da parte del contribuente, di una dichiarazione integrativa sulla base di un precedente provvedimento di condono insorga una seconda controversia, effettiva e non meramente apparente, relativa all’applicazione della normativa di favore, si è in presenza di una lite pendente, suscettibile di definizione ai sensi dell’art. 16, comma 3, lett. a), della l. n. 289 del 2002” (Cass. n. 4967/2017; Cass. n. 27542/2022).

Come dunque sottolineato nell’occasione dai Giudici di Legittimità occorre verificare in concreto “se la nuova istanza di condono attenga alla controversia insorta in ragione del semplice mancato pagamento delle somme dovute ovvero alla controversia, reale e non meramente apparente, concernente l’esatta misura delle somme dovute a seguito della definizione agevolata potendo il contribuente beneficiare nuovamente, in tale ultima ipotesi, della stessa o di una nuova legge di condono”.

La Corte, respinto il ricorso dell’Agenzia, ha dunque chiarito come con l’impugnazione della cartella di pagamento fosse sorta controversia in ordine alla validità della dichiarazione integrativa (quindi agli importi effettivamente dovuti dalla s.r.l. ai fini della definizione agevolata) e che tale controversia (effettiva e non meramente apparente) sia stata legittimamente definita dalla società contribuente ai sensi dell’art. 39, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011.

(commento a cura del Dott. Lorenzo Tortelli)

Articoli correlati

ilTRIBUTO.it – Associazione per l’approfondimento e la diffusione dell’informazione fiscale nasce a giugno del 2014 intorno all’idea che la materia fiscale sia oggi di fondamentale importanza e che debba essere sempre piú oggetto di studio e di critica – sempre costruttiva – da parte di persone preparate.

I prezzi dei nostri libri sono Iva 4% esclusa

RIMANI AGGIORNATO!
ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

CONTATTI

+39 055 572521

info@iltributo.it

supportotecnico@iltributo.it

Seguici sui nostri social

©2023 – Associazione culturale “il tributo” Sede Legale Via dei Della Robbia, 54 – 50132 Firenze C.f. 94238970480 – P.iva 06704870481
Restyling by Carmelo Russo