Con sentenza n. 36886 del 26 novembre 2021 la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Pres. Virgilio, Rel. Fuochi Tinarelli) ha affermato il principio di diritto secondo cui alla fattispecie di ritenute fiscali non operate e non ritenute deve trovare applicazione la sola sanzione di cui all’art. 14 d.lgs. n. 471 del 1997 (pari al 20% della trattenuta non operata) e non anche la sanzione per omesso versamento.
Nei fatti l’Agenzia delle entrate, a seguito di verifica della GF, emetteva, nei confronti di una S.r.l., avviso di accertamento per l’anno 2001, con cui riprendeva l’Iva dovuta per l’indebita applicazione del regime di esigibilità differita di cui all’art. 6, comma 5, d.P.R. n. 633 del 1972 per alcune fatture e recuperava le ritenute su redditi da capitale, non effettuate dalla contribuente. Emetteva, inoltre, con separato contestuale provvedimento, atto di contestazione delle sanzioni per l’omesso versamento delle ritenute stesse. A seguito degli esiti favorevoli alla contribuente in CTP e CTR, l’Agenzia ricorreva dunque in Cassazione.
Come ricordato dalla Corte in materia di ritenute alla fonte (e prima dell’introduzione del D.Lgs n.158/2014) l’art. 14 d.lgs. n. 471 del 1997 prevedeva che «Chi non esegue, in tutto o in parte, le ritenute alla fonte è soggetto alla sanzione amministrativa pari al venti per cento dell’ammontare non trattenuto, salva l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 13 per il caso di omesso versamento».
La norma contemplava dunque una duplice sanzione: quella del 20% per l’omessa effettuazione delle ritenute; quella del 30% (con rinvio al precedente art. 13) se, oltre a non aver eseguito le ritenute, non ne era effettuato il versamento.
Come evidenziato dai Giudici di Legittimità alla luce della modifica operata con l’art. 15 del d.lgs. n. 158 del 2015 (che ha riscritto l’art. 14 cit. sopprimendo l’inciso con cui faceva salva l’applicazione dell’art. 13 cit.) il legislatore ha escluso la duplicità della sanzione e il cumulo tra l’art. 13 e l’art. 14, sì da far ritenere l’omesso versamento come un post factum non oggetto di autonoma considerazione ed incluso, quanto a disvalore, nella stessa mancata effettuazione delle ritenute.
La Corte ha infine rimarcato come la portata dell’innovazione è stata chiarita anche dalla relazione illustrativa al d.lgs. n. 158 del 2015, secondo la quale «il comma 1, lett. p) modifica l’articolo 14 del d.lgs. n. 471 del 1997, che prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa pari al 20 per cento dell’ammontare non trattenuto nei confronti dei soggetti che violano l’obbligo di esecuzione, in tutto o in parte, delle ritenute alla fonte. La disposizione elimina, rispetto alla pre vigente formulazione, il riferimento all’applicazione delle disposizioni dell’articolo 13 per il caso di omesso versamento. In virtù dell’intervento normativo il contribuente non potrà essere sanzionato per omesso versamento in caso di accertamento di ritenute non dichiarate e non operate».