Benefici per l’acquisto della prima casa: spettano a chi compra due unità contigue per accorparle, a condizione che si realizzi tale condizione. La prova dell’effettivo accorpamento spetta al contribuente

by admintrib

Con la Ordinanza 29 novembre 2021, n. 37152 (Pres. Bruschetta Rel. Castorina) la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione torna ad occuparsi dei benefici tributari per l’acquisto della prima casa. Lo fa in relazione ad un caso di acquisto di due unità da accorpare.

Preliminarmente vengono richiamati alcuni principi declinati dalla giurisprudenza che è sempre utile considerare. In particolare è vero che «In tema di agevolazioni fiscali per la prima casa, ai sensi dell’art. 1, nota II bis, della tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, nel testo … il concetto di “idoneità” della casa pre-posseduta – ostativo alla fruizione del beneficio … deve ritenersi intrinseco alla nozione stessa di “casa di abitazione”, da intendersi quale alloggio concretamente idoneo, sia sotto il profilo oggettivo-materiale che giuridico, a soddisfare le esigenze abitative dell’interessato» e statuito che «In tema di agevolazioni prima casa … «l’idoneità» dell’abitazione pre-posseduta va valutata sia sotto il profilo oggettivo (effettiva inabitabilità), che sotto quello soggettivo (fabbricato inadeguato per dimensioni o caratteristiche qualitative), nel senso che il beneficio trova applicazione anche nell’ipotesi di disponibilità di un alloggio che non sia concretamente idoneo, per dimensioni e caratteristiche complessive, a soddisfare le esigenze abitative dell’interessato.» (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 2565 del 02/02/2018, Rv. 646929-01, nello stesso senso si sono recentemente pronunciate anche Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 5051 del 24/02/2021, Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 18091 del 05/07/2019, e Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 18092 del 05/07/2019).

Inoltre, i Giudici della Sezione Tributaria ricordano che nel dichiarare inammissibile la questione di legittimità costituzionale della lettera b) del numero 1) della nota Il-bis dell’art. 1 della Parte Prima della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. ed ai principi di ragionevolezza, razionalità e non contraddizione), la Corte Costituzionale, con l’ordinanza n. 203 del 6 luglio 2011, ha espressamente riconosciuto che «le agevolazioni in esame rispondono alla ragionevole ratio di favorire l’acquisto di un’abitazione nel luogo di residenza o di lavoro a vantaggio di chi, nello stesso luogo, non abbia la possidenza di un’altra casa di abitazione obiettivamente idonea a soddisfare le sue esigenze».

Da tale decisione trae, secondo la Corte, ulteriore conferma l’interpretazione secondo cui i benefici per l’acquisto della «prima casa» possono essere riconosciuti anche quando siano più di una le unità immobiliari contemporaneamente acquistate purché ricorrano due condizioni e cioè la destinazione, da parte dell’acquirente, di dette unità immobiliari, nel loro insieme, a costituire un’unica unità abitativa e la qualificabilità come alloggio non di lusso dell’immobile così «unificato» (cfr. Cass., 23 marzo 2011, n. 6613; Cass., 25 febbraio 2008, n. 4739; Cass., 3 giugno 1998, n. 5433; Cass., 22  gennaio 1998, n. 563).

In tale caso però l’agevolazione presuppone che, entro il termine di tre anni dalla registrazione, deve esser dato «effettivo seguito all’impegno assunto dai contribuenti, in sede di rogito, di procedere all’unificazione dei locali» (Cass., 6 aprile 2017, n. 9030).

Il principio, in virtù della sua intrinseca vis espansiva, comporta quindi che l’agevolazione sia correlata, a quello stesso evento che, come detto, deve identificarsi con l’effettività dell’unificazione delle unità immobiliari finalizzata a realizzare l’unica abitazione del contribuente; evento, questo, che rileva in via esclusiva (pur a fronte di una mera dichiarazione di variazione catastale) e che deve formare oggetto di prova da parte del contribuente.

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