Opposizione a cartelle esattoriale: la Cassazione sulla legittimazione passiva dei soggetti coinvolti

by admintrib

Con la sentenza n. 36656 del 25 novembre 2021, la Terza Sezione della Corte di Cassazione (Pres. De Stefano, Rel. Rossetti) tratta la questione relativa ai soggetti passivamente legittimati nei giudizi di opposizione alle cartelle esattoriali.

Il caso è quello di un contribuente il quale, avendo appreso casualmente che su un immobile di cui era comproprietario era stata iscritta ipoteca a garanzia del pagamento di cinque cartelle esattoriali, emesse dalla Prefettura di Roma e dal Comune di Roma al fine di riscuotere coattivamente varie sanzioni amministrative pecuniarie irrogate, aveva proposto ricorso al Giudice di Pace eccependo di non avere mai ricevuto la notifica del verbale di contestazione delle suddette infrazioni, né delle conseguenti cartelle esattoriali e comunque che i crediti complessivamente vantati dalle amministrazioni suddette, per i quali era stata iscritta l’ipoteca, ammontavano ad euro 2.559,74, cifra che ai sensi dell’art. 76, comma primo, d.p.r. 602/73 non consentiva all’agente della riscossione di iscrivere l’ipoteca. Su questa base chiese l’annullamento dell’iscrizione ipotecaria, l’accertamento della sopravvenuta prescrizione quinquennale dei crediti vantati dall’amministrazione, e comunque l’annullamento delle cartelle di pagamento.

Il Giudice di Pace accoglieva la domanda di annullamento dell’iscrizione ipotecaria e dichiarava il difetto di legittimazione passiva del Comune. La sentenza di primo grado veniva confermata dal Tribunale in sede di gravame interposto dal contribuente.

In Cassazione il contribuente ha fatto valere due motivi di ricorso. Col primo motivo si censura la sentenza d’appello nella parte in cui ha ritenuto che egli non avesse interesse ad impugnare la statuizione con cui il Giudice di pace aveva dichiarato la carenza di legittimazione passiva del Comune di Roma. Col secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Deduce che erroneamente il Tribunale ha ritenuto assorbite le domande da lui proposte in primo grado.

La Suprema Corte ritiene ambedue i motivi di doglianza.

La prima eccezione è fondata, dal momento che la domanda di annullamento, così come quella di accertamento della prescrizione dei crediti vantati dall’amministrazione, non resta affatto assorbita dalla pronuncia di annullamento dell’iscrizione ipotecaria. Un credito, infatti, non viene meno solo perché si estingua la garanzia da cui è assistito. Il debitore, pertanto, resta pur sempre tale, quand’anche il creditore venga a perdere la garanzia reale.

Quanto al secondo motivo è certamente errata l’affermazione di insussistenza della legittimazione passiva del Comune di Roma. Essendo infatti quest’ultimo l’ente impositore, legittimamente era stato evocato in giudizio dall’odierno ricorrente, come era sua facoltà: nei giudizi di opposizione a cartella esattoriale, infatti, l’interessato può agire indifferentemente nei confronti dell’ente impositore o dell’agente della riscossione (Sez. 5 – , Ordinanza n. 10528 del 28/04/2017, Rv. 644101 – 01). Se pertanto l’opposizione sia proposta contro ambedue, ambedue sono titolari d’una legittimazione processuale concorrente, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di Cassazione Corte (ex multis, Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 8186 del 29/03/2017, Rv. 643636 – 01).

 

 

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