Obbligo per l’AE di comunicare preventivamente al contribuente l’esito della tassazione separata. In mancanza la cartella di pagamento è nulla

by admintrib

La Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Pres. Napolitano, Rel. Ceniccola) nella Ordinanza 27 novembre 2021, n. 37148 decide su un ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate che lamentava, rispetto alla sentenza della CTR, la violazione e falsa applicazione del combinato disposto dall’art. 1, comma 412, della legge del 30 dicembre 2004, n. 311, dell’art. 6, comma 5, della legge del 27 luglio 2000, n. 212, e dell’art. 36 -bis del d.P.R. del 29 settembre 1973, v n. 600, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., avendo la CTR omesso di applicare il principio secondo il quale la mancata ricezione della comunicazione di irregolarità, di cui alla liquidazione ai sensi dell’art. 36-bis cit., non determina mai la nullità della cartella di pagamento, potendo al più determinare l’annullamento delle sole sanzioni.

Per la Sezione Tributaria tuttavia il motivo è da ritenere infontato. Infatti l’assunto dell’Ufficio contrasta con quanto “condivisibilmente” statuito da Cass. 18398/18, secondo cui «In tema di riscossione delle imposte, l’art. 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, obbliga l’Agenzia delle Entrate, in esecuzione di quanto sancito dall’art. 6, comma 5, della legge 27 luglio 2000, n. 212, a comunicare al contribuente l’esito dell’attività di liquidazione, effettuata ai sensi dell’art. 36 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata, sicché l’omissione di tale comunicazione determina la nullità del provvedimento d’iscrizione a ruolo, indipendentemente dalla ricorrenza, o meno, d’incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione.» (nello stesso senso, Cass. n. 12927/16 e n. 11000/14.

Non vengono neppure esaminati i motivi successivi che riportavano indirettamente al merito della causa risultando la decisione sul punto risolutiva.

Ricordiamo che la liquidazione delle imposte sui redditi a tassazione separata è l’operazione con la quale l’Amministrazione finanziaria determina l’imposta dovuta su determinati redditi per i quali sono state già versate delle somme a titolo di acconto. Si tratta, ad esempio, della tassazione che viene applicata al trattamento di fine rapporto di lavoro dipendente. Attraverso questa tipologia di tassazione del reddito, che non passa da dichiarazione dei redditi, ma avviene con una particolare metodologia di calcolo, l’Agenzia delle Entrate determina la somma eventualmente dovuta o il rimborso spettante al contribuente.

Qualora dal controllo, emergano importi da versare, l’Amministrazione finanziaria deve inviare al contribuente una comunicazione che contiene la richiesta di pagamento (senza applicazione di sanzioni e interessi). Solo successivamente ad essa può essere effettuata l’iscrizione a ruolo.

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