Il giudicato copre il dedotto e il deducibile, pertanto all’annullamento dell’intimazione conseguono l’annullamento della cartella e della iscrizione a ruolo

by admintrib

L’autorità del giudicato copre sia il dedotto, sia il deducibile, cioè non soltanto le ragioni giuridiche fatte espressamente valere, in via di azione o in via di eccezione, nel medesimo giudizio (giudicato esplicito), ma anche tutte quelle altre che, se pure non specificamente dedotte o enunciate, costituiscano, tuttavia, premesse necessarie della pretesa e dell’accertamento relativo, in quanto si pongono come precedenti logici essenziali e indefettibili della decisione (giudicato implicito). Pertanto, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano per oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento compiuto circa una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su punto decisivo comune ad entrambe le cause o costituenti indispensabile premessa logica della statuizione contenuta nella sentenza passata in giudicato, precludono il riesame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed il “petitum” del primo.

Questo il principio correttamente enunciato dalla Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Pres. Chindemi, Rel. Russo) Nella Ordinanza 18 novembre 2021, n. 35137.

Con l’unico motivo del ricorso l’agente della riscossione lamentava infatti l’error in procedendo ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c. per inosservanza e violazione dell’art. 70 del D.Igs. 546/1992, deducendo che la CTR avrebbe dovuto pronunciarsi solo sugli atti di intimazione di pagamento annullati e non anche sulle cartelle presupposte e che nel giudizio di ottemperanza non è consentito alle parti richiedere un diritto nuovo ed ulteriore rispetto a quello riconosciuto con la sentenza da eseguire.

Per la Corte il motivo è infondato. La CTR si è attenuta al consolidato principio secondo il quale il giudicato copre il dedotto ed il deducibile, cioè non soltanto le ragioni giuridiche fatte espressamente valere, in via di azione o in via di eccezione, nel medesimo giudizio (giudicato esplicito), ma anche tutte quelle altre che, se pure non specificamente dedotte o enunciate, costituiscano, tuttavia, premesse necessarie della pretesa e dell’accertamento relativo, in quanto si pongono come precedenti logici essenziali e indefettibili della decisione, così avendosi il giudicato implicito (Cass. 5486/2019).

La CTR ha correttamente richiamato il principio ed ha quindi interpretato l’estensione della sentenza passata in giudicato di cui si chiede l’esecuzione, rilevando che in questo caso dall’ accoglimento del ricorso discende non solo l’annullamento delle intimazioni, ma anche di quanto costituisce la premessa necessaria delle stesse e cioè le relative cartelle ed iscrizioni a ruolo, dovendosi quindi ripristinare la situazione antecedente gli avvisi di intimazione.

La correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è infatti assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, e il contribuente ben può impugnare anche solo l’atto consequenziale notificatogli, facendo valere il vizio derivante dall’omessa notifica dell’atto presupposto (Cass. 1144/2018).

 

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